Sospensione termini accesso agli atti ex art. 6, comma 5, DPR 184/2006

Buongiorno,

Volevo sottoporre alla vs attenzione un quesito riguardante la norma in oggetto ai sensi della quale: “Ove la richiesta (di accesso) sia irregolare o incompleta, l’amministrazione, entro dieci giorni, ne da’ comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta”.

Da ciò ho evinto che il termine di 30 gg per rispondere a tale istanza si interrompe nel caso in cui il richiedente riceva comunicazione che la sua richiesta è irregolare o incompleta.

In tale disposizione, però, non viene indicata la durata della sospensione del termine di cui sopra, perciò volevo chiedervi se anche in questo caso possa trovare applicazione quanto previsto dall’art. 2, comma 7, della Legge 241/1990, ai sensi del quale: “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni”.

Grazie

A me pare che la norma dica semplicemente che quando l’istante ripresenta l’istanza i termini decorrono ex novo.

Si, infatti io volevo sapere se, per la determinazione della durata del termine di sospensione, poteva applicarsi la sopra richiamata norma della L. 241/1990.