Salve. Ho letto in rete che, nell’ambito dell’accesso procedimentale di cui al capo V della L. 241/1990, l’invio della notifica agli eventuali controinteressati sospende il termine di 30 gg. per la conclusione del procedimento, che torna a decorrere dal ricevimento delle eventuali osservazioni del controinteressato e comunque dopo 10 gg. dal ricevimento della notifica da parte del controinteressato. Tuttavia, rileggendo sia la L. 241/1990 che il D.P.R. 184/2006, non trovo la disposizione che prevede la suddetta sospensione. Quale è la fonte normativa di riferimento? Grazie
1 Mi Piace
La norma non ne parla … ma il Dipartimento della funzione pubblica, nella circolare del 2017 relativa all’ACCESSO CIVICO (non accesso agli atti) che ha una procedura analoga di notifica ai controinteressati ha scritto
- il termine di trenta (30) giorni entro il quale concludere il procedimento non è derogabile, salva l’ipotesi di sospensione fino a dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato (art. 5, c. 5, d.lgs. n. 33/2013);
Da questo inciso ne è derivato un FILONE INTERPRETATIVO, dubbio quanto vogliamo, ma che trova un ancoraggio logico e formale.
Al momento non mi risultano sentenze sul tema