Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche

Buongiorno, la titolare di una ditta individuale che ha un posteggio al mercato settimanale vorrebbe fare una sospensione volontaria dell’attività. Il Codice del Commercio della Toscana dice solo che l’attività può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare. È sufficiente comunicare il periodo di sospensione senza specificare motivazioni particolari? La comunicazione va presentata come scia di variazione al SUAP?

Fino a 4 mesi per ciascun anno solare è una sospensione a discrezione del titolare: la può fare senza motivare (può andare in ferie). Semplicemente, il vigile registrerà le assenze.
Il termine dei 4 mesi non è conteggiato se il soggetto si trova in una delle cause derogatorie previste dalla legge (malattia, gravidanza ecc.).

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Perciò per “sospensione” il legislatore intende le assenze del titolare ingiustificate, massimo 17 nel corso dell’anno solare oltre le quali è possibile procedere alla revoca del posteggio?

Non comprendo bene la tua domanda. Per sospensione intende sospensione ovvero mancato esercizio. La ratio della legge vuole che dopo un certo numero di assenze (giocoforza nei mercati si contano le assenze nel giorno di svolgimento) quella concessione debba essere rimessa a bando affinché qualcuno la sfrutti in modo migliore. Detto questo, il legislatore afferma che fino a 4 mesi nell’anno solare il commerciante nulla ha da temere (può andare in ferie) ma se supera tale limite scatta la decadenza. Sono fatte salve, come detto prima, le ipotesi giustificative che “congelano” il calcolo del termine

Ora mi è chiaro. Perché per come qualcuno l’aveva compresa, sembrava che questo periodo di sospensione non rientrasse nel conto delle assenze. Grazie come sempre per le risposte
Un buon fine settimana