Se con ordinanza si istituisce un senso unico su un tratto di strada urbana e se le caratteritiche del tratto non permettono la sosta nemmeno sul lato destro in quanto si bloccherebbe il flusso veicolare, quale soluzione si potrebbe prospettare per non essere in contrasto con l’art. 157 del codice della strada?
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La questione sollevata riguarda l’istituzione di un senso unico su un tratto di strada urbana e le implicazioni relative alla sosta dei veicoli in relazione all’articolo 157 del Codice della Strada, che disciplina le norme sulla sosta dei veicoli.
Teoria generale del diritto / Premessa generale:
L’articolo 157 del Codice della Strada stabilisce le regole per la sosta dei veicoli, indicando, tra l’altro, che la sosta deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del codice e delle ordinanze locali, senza creare intralcio alla circolazione stradale. Inoltre, specifica che, salvo diversa segnalazione, i veicoli devono essere parcheggiati sul lato destro della carreggiata.
Norme relative alla teoria:
- Articolo 157 del Codice della Strada (Regolamentazione della sosta dei veicoli).
Esempi concreti:
In un contesto in cui l’istituzione di un senso unico impedisce la sosta su entrambi i lati della strada senza bloccare il flusso veicolare, una possibile soluzione potrebbe essere l’istituzione di apposite zone di sosta o parcheggi riservati, possibilmente al di fuori della carreggiata, ma nelle immediate vicinanze. Un’altra opzione potrebbe essere la realizzazione di stalli di sosta “a pettine” o “a spina”, ove lo spazio lo permetta, per ottimizzare l’uso dello spazio disponibile senza intralciare il traffico.
Conclusione sintetica:
Per non essere in contrasto con l’articolo 157 del Codice della Strada, l’ente locale potrebbe valutare la creazione di specifiche aree di sosta dedicate o modificare la segnaletica e l’organizzazione della viabilità in modo da consentire la sosta in maniera sicura e legale, senza ostacolare il flusso veicolare.
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Bibliografia:
Il comma 4 dell’art. 157 (“Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza”) costituisce una deroga all’obbligo previsto dal comma 2 del medesimo articolo (“…in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata…”), non pone certo limiti al potere dei comuni di vietare o limitare la sosta dei veicoli nei centri abitati.
Se in una strada a senso unico di marcia le dimensioni della carreggiata sono estremamente ridotte, perché l’istituzione di un divieto di sosta su entrambi i lati dovrebbe essere in contrasto con l’art. 157?