Sostituto in caso di inerzia

Prof. buongiorno, mi scusi per il disturbo, avrei bisogno di un chiarimento.
Mi conferma che in base alla L. 241/1990 il sostituto (Dec. Legge 24/2023 ) è nominato ex post, vale a dire che, se prima, in caso di inerzia il sostituto veniva nominato successivamente, ora il soggetto, viene individuato nel momento dell’adozione dell’atto, ed ha il compito, diciamo, " di controllore" , nel caso quindi, di inerzia può adottare l’atto e farlo suo? Modificando così l’articolo 2 comma 9 ter della 241/1990
Mi corregga per favore, sono solo 3 mesi che studio e vorrei evitare errori.

Grazie infinite