Buongiorno,
l’art. 71 comma 1 D.L. 59/2010 prevede che “Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione”;
Il successivo comma 3 dispone “Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione”;
In seguito a SCIA abbiamo provveduto alla verifica dei requisiti morali richiedendo il casellario giudiziale.
Dal casellario è emersa una condanna a reato citato nell’elenco previsto nel comma 3 di cui sopra.
Tale condanna era originariamente detentiva ed era stata comminata con sentenza irrevocabile nel dicembre 2012.
Successivamente, è stata disposta sostituzione della pena e l’intera reclusione è stata sostituita con la multa.
Infine, il 08/01/2024 il magistrato di sorveglianza con ordinanza ha rateizzato le pene pecuniarie.
Considerato quanto sopra, Vi chiediamo se la decorrenza del divieto di esercizio dell’attività ai sensi del comma 1, lettera c trovi applicazione anche al caso in cui la pena detentiva originariamente comminata sia stata sostituita con pena pecuniaria, in questo caso multa.
E, nel caso ci sia applicazione, da quando decorrono e quando si estinguono i cinque anni previsti dalla normativa suddetta?
Grazie mille, saluti
