Sostituzione RUP

In caso di dimissioni del RUP (nominato ai sensi del D.Lgs. 50/2016) la determinazione di sostituzione e nomina del nuovo RUP va fatta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 o del D.Lgs. 36/2023?

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

In caso di dimissioni del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), la procedura per la sostituzione e la nomina di un nuovo RUP deve essere effettuata in conformità con la normativa vigente al momento dell’operazione. Se le dimissioni avvengono dopo l’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023), la nomina del nuovo RUP dovrebbe seguire le disposizioni di tale normativa.

La teoria generale del diritto suggerisce che le norme si applicano ai fatti successivi alla loro entrata in vigore, a meno che non sia prevista una specifica disposizione transitoria che indichi diversamente.

Le norme relative alla teoria sono:

  • Art. 11 delle disposizioni preliminari del codice civile italiano, che stabilisce il principio di irretroattività delle leggi.
  • Art. 101 del D.Lgs. 50/2016, che disciplina la figura del RUP nel vecchio codice degli appalti.
  • Nuovo codice appalti (D.Lgs. 36/2023), che potrebbe contenere disposizioni aggiornate riguardanti la nomina e le funzioni del RUP.

Esempio concreto: Se il RUP si dimette il 1° luglio 2023 e il nuovo codice appalti è entrato in vigore il 1° aprile 2023, la nomina del nuovo RUP dovrà avvenire secondo le disposizioni del D.Lgs. 36/2023.

Conclusione sintetica: La determinazione di sostituzione e la nomina del nuovo RUP dovrebbero essere effettuate secondo le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 se le dimissioni avvengono dopo la sua entrata in vigore.

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Bibliografia: