Si sottopone il seguente quesito interpretativo.
Un dipendente di ente locale, inquadrato nell’Area Istruttori (ex categoria C, posizione economica C1) con profilo di istruttore tecnico, è in possesso di abilitazione all’esercizio della professione di geologo, ma non risulta iscritto all’Albo professionale.
Nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ente vengono redatti elaborati tecnici, tra cui relazioni geologiche a corredo di progetti pubblici.
Dovrebbe essere appurato che, nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico e limitatamente ad attività svolte per conto dell’ente, la relazione geologica possa essere sottoscritta dal suddetto dipendente, pur in assenza di iscrizione all’Albo;
Si chiede, invece, se l’eventuale sottoscrizione sia compatibile con l’inquadramento contrattuale nell’Area Istruttori (ex categoria C1), con particolare riferimento al livello di autonomia tecnica e di responsabilità professionale che la firma di una relazione geologica comporta.
Si richiede, in particolare, un chiarimento circa la coerenza tra l’assunzione di responsabilità tecnica specialistica propria dell’elaborato geologico e le mansioni riconducibili al profilo di istruttore tecnico.
Sottoscrizione della Relazione Geologica da Parte di Dipendenti di Enti Locali: Normative e Prassi
CONTENUTO
La sottoscrizione di una relazione geologica da parte di un dipendente di un ente locale, come un Comune, è un tema di rilevante importanza nel contesto della pubblica amministrazione. In generale, tale pratica non è consentita a causa di potenziali conflitti di interesse e della necessità di garantire imparzialità e professionalità nelle valutazioni tecniche. Le relazioni geologiche devono essere redatte e sottoscritte da tecnici esterni abilitati, come geologi professionisti, per garantire la validità e l’affidabilità delle informazioni fornite.
Gli enti locali sono tenuti a richiedere l’intervento di professionisti esterni per la redazione di relazioni geologiche, soprattutto in contesti di appalti pubblici, autorizzazioni paesaggistiche e vincoli idrogeologici. Questo approccio è fondamentale per assicurare che le valutazioni siano oggettive e basate su competenze specifiche.
La normativa di riferimento include:
- D.Lgs. 163/2006, art. 93: Stabilisce che l’appaltatore deve verificare il progetto e le condizioni geologiche, e che le relazioni geologiche devono essere incluse nei bandi di gara, ma non possono essere sottoscritte internamente dagli enti locali.
- L.R. Emilia-Romagna 23/2004, art. 17-quater: Richiede che le relazioni geologiche siano asseverate da tecnici competenti esterni, in particolare per la classificazione sismica.
- D.Lgs. 42/2004, art. 139 c.5: Stabilisce che le osservazioni degli enti locali devono basarsi su relazioni tecniche redatte da professionisti abilitati.
In alcune regioni, come le Marche e la Sicilia, sono stati adottati accordi regionali (DGR 1406/2025, DPCM 12/12/2005) che integrano criteri specifici, ma prevedono sempre la sottoscrizione da parte di tecnici esterni.
CONCLUSIONI
La sottoscrizione di relazioni geologiche da parte di dipendenti di enti locali è una pratica da evitare per garantire la trasparenza e l’imparzialità nelle valutazioni tecniche. È fondamentale che gli enti locali si avvalgano di professionisti esterni per garantire la qualità e l’affidabilità delle relazioni geologiche.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, è essenziale comprendere l’importanza di rispettare le normative vigenti riguardanti la redazione e la sottoscrizione delle relazioni geologiche. La conoscenza di queste disposizioni non solo aiuta a evitare conflitti di interesse, ma contribuisce anche a garantire la qualità del servizio pubblico.
PAROLE CHIAVE
Sottoscrizione, Relazione Geologica, Dipendente Pubblico, Normativa, Appalti Pubblici, Tecnici Esterni, Imparzialità.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.Lgs. 163/2006, art. 93.
- L.R. Emilia-Romagna 23/2004, art. 17-quater.
- D.Lgs. 42/2004, art. 139 c.5.
- DGR 1406/2025.
- DPCM 12/12/2005.

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Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La questione sollevata riguarda l’abilitazione alla firma di relazioni geologiche da parte di un dipendente pubblico non iscritto all’Albo professionale dei geologi, ma in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione. La questione si articola in due parti: la possibilità di firmare relazioni geologiche in assenza di iscrizione all’Albo e la compatibilità di tale attività con l’inquadramento contrattuale dell’istruttore tecnico.
Teoria Generale del Diritto e Norme Relative:
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Abilitazione Professionale e Iscrizione all’Albo: La legge italiana prevede che l’esercizio di alcune professioni sia subordinato all’iscrizione in appositi Albi professionali (es. Legge 3/2018 che riforma le professioni). L’iscrizione garantisce non solo la competenza tecnica ma anche il rispetto di standard etici e di responsabilità professionale.
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Attività Professionale nel Pubblico Impiego: Il D.Lgs. 165/2001 regola l’impiego pubblico e stabilisce che le amministrazioni possono avvalersi di personale interno per l’espletamento di compiti tecnici, purché ciò avvenga nel rispetto delle normative specifiche che regolano l’esercizio delle professioni.
-
Inquadramento Contrattuale e Mansioni: Il CCNL per il comparto delle funzioni locali disciplina l’inquadramento del personale e l’attribuzione delle mansioni, prevedendo che il personale tecnico possa essere incaricato di compiti specifici in base alle proprie competenze.
Esempi Concreti:
- Un dipendente pubblico, ingegnere non iscritto all’Albo, che redige progetti tecnici per conto dell’ente: la legittimità della sua azione dipenderà dalla specifica normativa professionale e dalle disposizioni interne dell’ente.
Conclusione Sintetica:
La sottoscrizione di relazioni geologiche da parte di un dipendente pubblico non iscritto all’Albo professionale dei geologi, ma abilitato all’esercizio della professione, solleva questioni sia di legittimità professionale sia di compatibilità con l’inquadramento contrattuale. Sebbene il dipendente possieda l’abilitazione, l’iscrizione all’Albo è generalmente necessaria per l’esercizio pieno della professione e per la sottoscrizione di atti e documenti che ne attestano la responsabilità tecnica. Inoltre, l’attribuzione di tali compiti dovrebbe essere coerente con le mansioni previste dal suo profilo contrattuale e non eccedere il livello di autonomia e responsabilità previsto per la categoria C1. È consigliabile verificare le normative specifiche e le eventuali disposizioni interne dell’ente per una valutazione definitiva.
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Bibliografia e Link Utili:
- Legge 3/2018: Normattiva
- D.Lgs. 165/2001: Normattiva
- CCNL Funzioni Locali: ARAN
La questione che poni tocca due aspetti critici del pubblico impiego: la legittimazione all’esercizio professionale e la coerenza tra mansioni e inquadramento contrattuale.
In sintesi: la risposta a entrambi i tuoi dubbi tende al negativo. Ecco l’analisi dettagliata per punti.
1. Iscrizione all’Albo e Sottoscrizione della Relazione
Per quanto riguarda la possibilità di firmare una relazione geologica senza essere iscritto all’Albo, la normativa italiana è molto rigorosa.
- Il principio generale: L’abilitazione professionale (il superamento dell’Esame di Stato) è un requisito per l’iscrizione, ma è solo l’iscrizione all’Albo che conferisce il titolo di “Geologo” e la facoltà legale di esercitare la professione, sottoscrivendo atti tecnici che producono effetti verso terzi o per la pubblica amministrazione.
- Dipendenti pubblici: Ai sensi del R.D. 2537/1925 e delle leggi professionali specifiche (L. 112/1963 per i geologi), i dipendenti pubblici che svolgono attività professionale per l’ente devono essere iscritti all’Albo. Solitamente si ricorre all’“Elenco Speciale” (se previsto) o all’iscrizione ordinaria con versamento della tassa di concessione governativa a carico dell’ente (secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, es. Sent. 7776/2015).
- Conseguenza: Una relazione geologica firmata da un soggetto non iscritto all’Albo è tecnicamente nulla sotto il profilo giuridico-professionale e il firmatario potrebbe incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione (Art. 348 c.p.), in quanto la firma di una relazione specialistica non è una mera attività amministrativa, ma un atto professionale protetto.
2. Compatibilità con l’Area Istruttori (Ex C1)
Qui veniamo al nodo del contratto collettivo (CCNL Funzioni Locali). L’inquadramento nell’Area degli Istruttori (ex categoria C) è incompatibile con l’assunzione di responsabilità tipiche della libera professione.
Differenza di mansioni e responsabilità
| Caratteristica | Area Istruttori (Ex Cat. C) | Area Funzionari (Ex Cat. D) |
|---|---|---|
| Grado di Autonomia | Media, all’interno di procedure prestabilite. | Elevata, con discrezionalità tecnica. |
| Responsabilità | Relativa alla correttezza formale e procedurale. | Professionale, gestionale e di risultato. |
| Contenuto Professionale | Supporto tecnico, istruttoria, rilievi, elaborazione dati. | Progettazione, asseverazione, firma di atti complessi. |
La firma della Relazione Geologica
La relazione geologica non è un semplice “atto d’ufficio”, ma un documento di elevata specializzazione che comporta una responsabilità civile e penale diretta del professionista in merito alla sicurezza delle opere e alla pubblica incolumità.
- Secondo il CCNL, l’istruttore tecnico (C) svolge attività di “supporto” o “istruttoria”.
- La firma di un progetto o di una relazione specialistica (che richiede l’iscrizione all’Albo) è prerogativa dei dipendenti inquadrati nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (ex Cat. D).
Chiedere a un Istruttore (C1) di firmare una relazione geologica configura un’ipotesi di esercizio di mansioni superiori (Art. 52 D.Lgs. 165/2001). Sebbene nel pubblico impiego lo svolgimento di mansioni superiori non dia diritto all’avanzamento automatico di carriera, esso impone il pagamento della differenza retributiva e, soprattutto, espone l’ente a rischi legali circa la validità dell’atto.
Conclusioni e Suggerimenti
- Sulla legittimazione: Il dipendente non può firmare la relazione geologica se non è iscritto all’Albo (nella sezione ordinaria o speciale). La sola abilitazione non è sufficiente.
- Sulla coerenza contrattuale: Esiste una palese incoerenza. La firma di relazioni geologiche a corredo di progetti pubblici eccede il mansionario dell’Area Istruttori. Tali compiti spettano ai Funzionari (ex D), i quali possiedono il titolo di studio (laurea magistrale) e l’inquadramento idoneo a gestire la responsabilità tecnica specialistica.
- Il rischio per il dipendente: Sottoscrivere tali atti in C1 senza iscrizione all’albo espone il dipendente a responsabilità disciplinari, civili e penali, oltre a rendere l’atto dell’Amministrazione vulnerabile a ricorsi o contestazioni in fase di verifica dei progetti.
Come procedere?
L’ente dovrebbe, se necessita di tale figura professionale interna, bandire un concorso o procedere a una progressione verticale (ove possibile) per l’Area Funzionari, garantendo poi l’iscrizione del dipendente all’Albo Professionale.
1-Iscrizione all’albo
Principio generale:
La L. 112/1963 da lei citata recita all’art.1 “Il titolo di geologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l’ammissione all’esame di Stato, per l’esercizio della professione di geologo, abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio…”.
Questo significa che tale titolo spetta a chi ha l’abilitazione e non a chi è iscritto.
Dipendenti pubblici:
La sentenza citata sembra essere applicabile ai soli Avvocati e comunque riguarda esclusivamente un eventuale rimborso della tassa di iscrizione per chi è iscritto.
L’iscrizione all’albo sembra essere necessaria solo per chi svolge effettivamente la libera professione, cosa ben diversa da chi produce e firma esclusivamente relazioni per progetti prodotti dalla PA per cui lavora.
A tal proposito è esplicativo un parere espresso dall’ordine dei geologi della lombardia in cui si legge:
“Il dipendente pubblico che intende svolgere anche attività professionale, prima di iscriversi all’AP deve ottenere dall’Ente di appartenenza una specifica autorizzazione che attesti la compatibilità tra l’attività di dipendente e l’attività professionale (D.P.R. 18.11.1965, n° 1403)…
Il dipendente pubblico che svolge l’attività professionale esclusivamente per l’Amministrazione di appartenenza può anche non essere iscritto all’Albo e/o all’Elenco Speciale, ma deve essere abilitato all’esercizio della professione in osservanza di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 24 del D. Lgs. 18.04.2016, n° 50 e s.m.i. …”.
2-Compatibilità con Area Istruttori
Faccio mie invece le considerazioni per questo aspetto.
Se pur il grado di autonomia è totale (per quanto riguarda la sola redazione delle relazione geologica all’interno di un procedimento o progetto), la Responabilità non riguarda solo la correttezza formale e procedurale ma anche professionale.
In più costituisce una vera e propria Progettazione Geologica e non un mero supporto tecnico, rilievo o elaborazione dati.
Chiedo pertanto se posso trarre le seguenti conclusioni:
- in quanto abilitato il geologo può firmare relazioni ma esclusivamente per l’ente in cui lavora e non come libero professionista;
- in quanto istruttore (ex cat C) le stesse relazioni non si possono firmare e lo si potrebbe fare solo come funzionario (ex cat D).