Sovranità cognitiva e pubblica amministrazione | Filodiritto https://share.google/qLRRT6zRjiddO3czY
TAR Lazio n. 01895/2026: l’Intelligenza Artificiale come mero supporto e l’obbligo di “human oversight” nella PA
CONTENUTO
Il tema della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione si arricchisce di un tassello fondamentale con la sentenza del TAR Lazio n. 01895/2026, Sez. III-bis. I giudici amministrativi hanno ribadito un principio cardine: l’Intelligenza Artificiale (IA) all’interno dei procedimenti amministrativi può operare esclusivamente come strumento di supporto e mai come decisore unico.
Secondo la pronuncia, l’agire amministrativo assistito da algoritmi deve essere caratterizzato dal cosiddetto human oversight (supervisione umana). Questo implica che la decisione finale deve rimanere frutto di una valutazione autonoma del funzionario, supportata da una motivazione adeguata che dia conto del percorso logico seguito.
Il ragionamento del Tribunale si pone in linea di continuità con i principi già sanciti dal Consiglio di Stato n. 2270/2019, che ha fissato tre pilastri per l’uso di algoritmi nella PA:
- Piena conoscibilità dell’algoritmo (trasparenza);
- Imputabilità della decisione all’organo pubblico titolare del potere;
- Sottoposizione della scelta al controllo di legittimità del giudice.
Sotto il profilo istruttorio, in ossequio all’ art. 3 l. 241/1990, l’amministrazione è tenuta a documentare analiticamente il sistema utilizzato, il contesto fornito alla macchina e il grado di autonomia conservato dal funzionario umano nel validare o discostarsi dall’output algoritmico.
CONCLUSIONI
L’IA non sostituisce la “sovranità cognitiva” del funzionario. L’effetto pratico è la nullità o l’annullabilità di quegli atti automatizzati “al buio”, privi di una verifica umana effettiva e di una motivazione che espliciti come l’amministrazione abbia fatto proprio il risultato dell’elaborazione digitale.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: è necessaria un’attenzione massima nella redazione degli atti che utilizzano output informatici. Il funzionario non può limitarsi a “copiare e incollare” il risultato dell’IA, ma deve validarlo. La mancanza di supervisione effettiva potrebbe configurare profili di responsabilità per difetto di motivazione e violazione dei doveri d’ufficio, con potenziali riflessi in termini di responsabilità amministrativo-contabile in caso di contenzioso perdente per l’ente.
- Per il Concorsista: il tema ricade nelle materie di Diritto Amministrativo (Trasparenza, Motivazione dell’atto e Procedimento) e di Amministrazione Digitale. È fondamentale collegare l’uso dell’IA ai principi dell’art. 3 della Legge 241/1990 e alla necessità di garantire la “neutralità” e la “sindacabilità” dell’algoritmo davanti al giudice amministrativo.
PAROLE CHIAVE
Intelligenza Artificiale, Human Oversight, Motivazione dell’atto, Trasparenza Algoritmica, Procedimento Amministrativo, Sovranità Cognitiva.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- TAR Lazio n. 01895/2026, Sez. III-bis: stabilisce il principio della supervisione umana necessaria e dell’IA come mero supporto decisionale.
- Consiglio di Stato n. 2270/2019: definisce i criteri di conoscibilità, imputabilità e sindacabilità degli algoritmi nella PA.
- Art. 3 Legge 241/1990: impone l’obbligo di motivazione per ogni provvedimento amministrativo, esteso alla documentazione del sistema di IA utilizzato.

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