Spazio giochi bambini con gonfiabili e attrazioni dello spettacolo viaggiante

Buongiorno, un’impresa intende aprire, nel Comune dove ha sede legale e l’unità locale dove eserciterà l’attività, in Regione Piemonte, una sale da bowling, dove inserire, come attività secondaria, in uno spazio dedicato accessibile solo in determinati orari attraverso un ingresso dedicato dalla sala principale, uno spazio giochi per bambini, attrezzato con gonfiabili, vasche di palline, strutture per arrampicata, altri giochi e attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Le attrazioni dello spettacolo viaggiante saranno acquistate dall’estero, quindi la Società richiederà il codice identificativo; queste attrazioni saranno installate, in via definitiva, nell’apposito spazio giochi contiguo alle piste da bowling.

In un’altro comune, per una pratica analoga, la procedura attivata era stata la seguente:

  • Richiesta codice identificativo al comune sede dell’impresa che ha importato le attrazioni dello spettacolo viaggiante
  • Richiesta autorizzazione art. 69 TULPS per la messa in esercizio delle attrazioni, sempre al comune dove aveva sede la Società proprietaria delle attrazioni e dei locali
  • Richiesta autorizzazione art. 68 TULPS per il locale dove le stesse attrazioni vengono installate in modo permanente
  • Procedura di rilascio agibilità art. 80 TULPS per locali di pubblico spettacolo

Questa procedura aveva comportato la convocazione della commissione comunale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo che, con distinti verbali aveva evaso tutte le pratiche sopra elencate, essendo riferite al medesimo Comune.

Per la nuova pratica, il Comune interessato ha individuato una procedura diversa, che prevede:

  • Richiesta dell’autorizzazione art. 69 TULPS per le attrazioni dello spettacolo viaggiante da presentare al Comune di residenza del Legale Rappresentante della Società
  • Richiesta del codice identificativo al Comune sede della Società, successivamente all’ottenimento del codice identificativo

Non sono state date indicazioni sulla necessità di eventuali ulteriori autorizzazioni TULPS (art. 68 e 80) per l’utilizzo delle attrazioni esclusivamente in uno spazio dedicato.

Considerata la delicatezza dell’argomento, che coinvolge aspetti di verifica della sicurezza delle attrezzature e degli spazi, volevamo avere un contributo da altri soggetti competenti, per individuare gli adempimenti corretti e necessari.

In particolare, volevamo sapere se

  • l’unico soggetto competente per il rilascio dell’autorizzazione art. 69 TULPS è il Comune dove ha residenza il legale rappresentante (e non, come ci è stato detto altrove, il comune sede dell’impresa o dell’unità locale dove vengono messe in esercizio le attrazioni)
  • È necessario anche il rilascio dell’autorizzazione art. 68 (e quindi 80) TULPS per il locale dove vengono utilizzate in modo permanente le attrazioni.

Mi scuso per la lunghezza dell’illustrazione, spero di aver fornito tutti gli elementi necessari per permettere a chiunque sia più esperto di noi in materia di contribuire per evitarci pericolosi errori.

Sul codice identificativo dell’attrazione, quindi la targhetta, la norma dà varie possibilità. Vedi l’art. 4 del DM 18/05/2007:

Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell’attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune.

Quel comune diventa l’Ente che gestisce i successivi ed eventuali subingressi o passaggi di proprietà dell’attrazione.

Cosa diversa è la competenza sul rilascio dell’autorizzazione ex art. 69 TULPS per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante in capo al gestore definito dalla norma come colui che ha il controllo dell’attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all’art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).

Qua la norma non detta specificazioni ma la prassi prevalente vuole che la competenza vada al Comune dove è presente la sede legale o operativa/amministrativa dell’impresa esercente. Il soggetto inteso come persona fisica potrebbe essere residente anche all’estero (non entro nella questione della conduzione tramite rappresentante). In ogni caso, non esiste una regola certa la cui violazione porti all’annullabilità dell’autorizzazione.

Quando le attrazioni sono usate non in modo intenerente ma sono poste in o specifico luogo dando vita a quello che genericamente parlando potrebbe essere inteso come parco divertimento in sede fissa (vedi ancora le definizioni del DM 18/05/2007), allora quel luogo diventa un impianto aperto al pubblico che necessita delle abilitazioni ai sensi degli articoli 68 e 80 TULPS che ne verifichino le condizioni di esercizio nel suo complesso (al pari di quello che accadrebbe per una discoteca). Qui si aprano varie questioni: destinazione d’uso, conformità urbanistico-edilizia, sicurezza, ecc. A margine posso suggerire di verificare ka necessità di procedimenti contestuali come la prevenzione incendi e l’impatto acustico.

Grazie mille per la risposta, ma a questo punto sorge un ulteriore problema: il comune dove verranno installate le attrazioni mi chiede, per il rilascio del codice identificativo, l’autorizzazione art. 69 rilasciata dal comune di residenza del legale rappresentante (che risiede a Verona, e non in Piemonte) e il Comune di Verona, attraverso Impresa in un Giorno, mi chiede, per il rilascio della “licenza per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante su tutto il territorio nazionale” elenco delle attrazioni con relativo Codice identificativo.

Quello che non riusciamo a capire è se l’autorizzazione art. 69 deve necessariamente precedere il rilascio del Codice Identificativo (come richiesto dal Comune dove saranno messe in esercizio le attività) oppure se, come richiesto dal Comune di Verona per il rilascio dell’autorizzazione art. 69, il codice identificativo deve essere assegnato prima del rilascio dell’autorizzazione art. 69.

Spero di essere riuscita a spiegare il problema, sembra il proverbiale “gatto che si morde la coda”.

Grazie ancora.

Ti posso dire che non rilevo una regola certa. In teoria l’autorizzazione ai sensi dell’art. 69 TULPS è rilasciabile a prescindere dalle attrazioni. Un soggetto potrebbe avere l’intenzione di esercitare il mestiere di spettacolo viaggiante senza attrazioni (potrebbe fare il saltimbanco professionale).

Sempre in teoria posso dirti che l’attrazione potrebbe essere registrata da un soggetto non esercente, quindi senza essere in possesso di licenza art. 69 TULPS. Capita c, ad esempio, che sia lo stesso costruttore o importatore a registrare l’attrazione che, cos’, può essere venduta all’esercente già con su la targhetta e pronta per l’utilizzo (previa voltura degli atti di registrazione). Resta inteso che chi usa l’attrazione per l’esercizio dell’attività deve avere la licenza art. 69 TULPS

Nella realtà dei fatti, quindi, le due cose (registrazione e licenza) possono essere tenute disgiunte. Per prassi accade che il Comune competente sulla licenza attenda gli esiti della voltura dell’attrazione presso il comune che l’ha registrata al fine di rilasciare il titolo abilitativo già indicante (in calce allo stesso) che il tale soggetto esercita tramite l’attrazione XXX