Buongiorno, un’impresa intende aprire, nel Comune dove ha sede legale e l’unità locale dove eserciterà l’attività, in Regione Piemonte, una sale da bowling, dove inserire, come attività secondaria, in uno spazio dedicato accessibile solo in determinati orari attraverso un ingresso dedicato dalla sala principale, uno spazio giochi per bambini, attrezzato con gonfiabili, vasche di palline, strutture per arrampicata, altri giochi e attrazioni dello spettacolo viaggiante.
Le attrazioni dello spettacolo viaggiante saranno acquistate dall’estero, quindi la Società richiederà il codice identificativo; queste attrazioni saranno installate, in via definitiva, nell’apposito spazio giochi contiguo alle piste da bowling.
In un’altro comune, per una pratica analoga, la procedura attivata era stata la seguente:
- Richiesta codice identificativo al comune sede dell’impresa che ha importato le attrazioni dello spettacolo viaggiante
- Richiesta autorizzazione art. 69 TULPS per la messa in esercizio delle attrazioni, sempre al comune dove aveva sede la Società proprietaria delle attrazioni e dei locali
- Richiesta autorizzazione art. 68 TULPS per il locale dove le stesse attrazioni vengono installate in modo permanente
- Procedura di rilascio agibilità art. 80 TULPS per locali di pubblico spettacolo
Questa procedura aveva comportato la convocazione della commissione comunale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo che, con distinti verbali aveva evaso tutte le pratiche sopra elencate, essendo riferite al medesimo Comune.
Per la nuova pratica, il Comune interessato ha individuato una procedura diversa, che prevede:
- Richiesta dell’autorizzazione art. 69 TULPS per le attrazioni dello spettacolo viaggiante da presentare al Comune di residenza del Legale Rappresentante della Società
- Richiesta del codice identificativo al Comune sede della Società, successivamente all’ottenimento del codice identificativo
Non sono state date indicazioni sulla necessità di eventuali ulteriori autorizzazioni TULPS (art. 68 e 80) per l’utilizzo delle attrazioni esclusivamente in uno spazio dedicato.
Considerata la delicatezza dell’argomento, che coinvolge aspetti di verifica della sicurezza delle attrezzature e degli spazi, volevamo avere un contributo da altri soggetti competenti, per individuare gli adempimenti corretti e necessari.
In particolare, volevamo sapere se
- l’unico soggetto competente per il rilascio dell’autorizzazione art. 69 TULPS è il Comune dove ha residenza il legale rappresentante (e non, come ci è stato detto altrove, il comune sede dell’impresa o dell’unità locale dove vengono messe in esercizio le attrazioni)
- È necessario anche il rilascio dell’autorizzazione art. 68 (e quindi 80) TULPS per il locale dove vengono utilizzate in modo permanente le attrazioni.
Mi scuso per la lunghezza dell’illustrazione, spero di aver fornito tutti gli elementi necessari per permettere a chiunque sia più esperto di noi in materia di contribuire per evitarci pericolosi errori.