Salve
ho inserito delle prove fatte dalla provincia per assunzioni sia interne che in associazione a comuni .
La domanda caricata dovrebbe esser corretta vi chiedo un rapido check - poi ho caricato altri provvedimenti un po’ più ostici.
Con l’applicazione del bilancio non sempre è necessario adottare appositi atti di impegno della spesa, in quali casi ciò avviene ?
Nei casi, invece , in cui si abbiano specifici atti di impegno, quando gli stessi impegni diventano esecutivi?
Decalogo o lista concettuale
Armonizazzione
118 /2011 267 /2000
Art 151 art 153
Art 183 comma 2 spese approvate
Visto di copertura finanziaria e contabile
Le norme generali sulla assunzione e sulla effettuazione delle spese negli enti locali sono contenute nella disciplina del 118/2011 e del D.Lgs. 267/2000.
L’art 191 del Tuel enuncia che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all 153 comma 5.
Questo in ossequio al principio contabile 5.1 dove con l’impegno si costituisce un vincolo sulle previsioni di bilancio, considerato che perni centrali dell’armonizzazione dei bilanci sono l’impegno di spesa e la sua copertura finanziaria.
L’art 183 del Tuel rubricato IMPEGNO DI SPESA (prima fase della spesa come disciplinata dal 182 Tuel) al comma 2 novella:
Che al momento dell’approvazione del bilancio e sue variazioni vengono costituiti impegni, senza nessun altro atto necessario su queste spese:
Trattamenti obbligatori degli stipendi del personale in servizio
Rate dei mutui
Oneri da prestazioni continuative come da contratto
Mentre l’uso del potere di spesa del dirigente per raggiungere gli obiettivi definiti dalla programmazione (PEG 169 tuel ) e con lo stesso PEG redistribute; ( l’atto dirigenziale di spesa) diventa esecutivo con l’approvazione da parte del responsabile del servizio finanziario del VISTO di copertura finanziaria nell’ambito della disponibilità accertata secondo i criteri dettati dal regolamento di contabilità
Art. 183 Tuel comma 2 (COME DA TESTO NORMATIVO)
- Con l’approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:
a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all’impegno nell’esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato;
c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l’importo dell’obbligazione sia definita contrattualmente. Se l’importo dell’obbligazione non è predefinito nel contratto, con l’approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell’ultimo esercizio per il quale l’informazione è disponibile.