Spettacoli dal vivo e art. 35bis del DL 76/2020

Buonasera,
un’associazione culturale intende realizzare in piazza due spettacoli teatrali (dal vivo) per i quali sono previsti al massimo 500 partecipanti ciascuno, in due date ovviamente diverse (9 e 23 luglio).
In base all’art. 38bis del DL 76/2020, se lo spettacolo dal vivo viene realizzato in un orario ricompreso dalle ore 8.00 alle ore 23.00, l’autorizzazione ex art. 80 Tulps è sostituita da SCIA asseverata.
Trattandosi di due spettacoli che verranno realizzati nella stessa ubicazione con le stesse strutture (che verranno installate prima di ciascun evento e poi smontate) è necessario presentare 2 SCIA separate, oppure è possibile presentarne una sola, indicando ovviamente le due date, dal momento che la relazione asseverata sarebbe comunque la stessa?
E’ possibile derogare l’orario di conclusione dell’evento alle ore 24.00 oppure le 23.00 sono tassative?
Nel caso in cui ricorrano tutti i presupposti per la SCIA, l’organizzatore può optare per la richiesta di autorizzazione (con parere della CCVLPS) oppure, dal momento che il comma 1 dell’art. 38bis dice che “ogni atto… è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività”, è obbligato a presentare la SCIA?
Grazie

Virna Seravalle

Le abilitazioni TULPS sono personali, se il soggetto esercente è lo stesso allora va bene una sola abilitazione (SCIA o AUTORIZZAZIONE) con le due date indicate in modo preciso. Oltre a essere personali, le abilitazioni TULPS sono valide per i tempi e per i luoghi indicati.

L’applicazione dell’art. 38-bis è doverosa nella misura che non potresti aggravare il procedimento senza motivo. In qualità di autorità competente sul procedimento hai piena potestà regolamentare e puoi (a parere mio) produrre un atto a contenuto generale che allarga le maglie dell’art. 38-bis citato e portare la SCIA oltre le ore 23. Questo anche in virtù del fatto che le questioni legate all’impatto acustico sono, anch’esse, di competenza comunale. Magari puoi prevedere un’autorizzazione in deroga sull’impatto acustico che avalla la SCIA di cui all’art. 38-bis anche per eventi oltre le 23.00

Vedi qua per le altre considerazioni:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=55784.0

Buongiorno,

quindi anche per spettacoli dal vivo organizzati dallo stessa associazione nell’ambito di un unico evento (es. “Estate Insieme”), che si svolgono in più giorni nell’arco del periodo, ma ciascuno di essi rispetta l’orario previsto dall’art. 38bis, si fa la SCIA e non l’autorizzazione (avevo capito che la SCIA poteva essere fatta se l’evento durava solo un giorno)?

Grazie

Virna Seravalle

Non vedo problemi. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata…

Se c’è il suolo pubblico e ogni altra condizione è vrificata, perché no una sola abilitazione che indichi più giorni. E’ una semplificazione regioonevolmente sostenibile

Mi riallaccio all’argomento per chiedere conferma se la scia, ai sensi dell’art. 38bis del DL 76/2020, può essere applicata anche nel caso di uno spettacolo (concerto) con posti a sedere (circa 200 persone) nel rispetto dei criteri di cui al comma 1. Chiedo perchè mi è stato obiettato che siccome ci sono “specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico” ovvero le sedie, sarebbe necessaria la domanda asseverata. Io farei fare una scia, sbaglio?
Inoltre, negli “spettacoli dal vivo” previsti dall’art. 38bis si può ricomprendere anche il cinema all’aperto? Non è dal vivo, ma potrebbe essere assimilato al teatro?
Grazie

Si tratta di “SCIA asseverata”. E’ chiaro che in allegato alla SCIA, ai sensi dell’art. 141 del Reg. TULPS deve essere apposta una “relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o, nell’albo degli architetti o, nell’albo dei periti industriali o, nell’albo dei geometri” che assolve all’asseverazione indicata all’art. 19 della legge 241/90:

… La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati

Sul cinema non sarei tanto sicuro. Sarebbe meglio un atto a contenuto generale del comune che disciplina l’art. 38-bis ai fini applicativi/procedurali dove si dice che le attività culturali è annoverabile anche il cinema data l’oggettiva valenza culturale paragonabile al teatro pur essendo, per forza di cose, tipologia non dal vivo