Buonasera,
un’associazione culturale intende realizzare in piazza due spettacoli teatrali (dal vivo) per i quali sono previsti al massimo 500 partecipanti ciascuno, in due date ovviamente diverse (9 e 23 luglio).
In base all’art. 38bis del DL 76/2020, se lo spettacolo dal vivo viene realizzato in un orario ricompreso dalle ore 8.00 alle ore 23.00, l’autorizzazione ex art. 80 Tulps è sostituita da SCIA asseverata.
Trattandosi di due spettacoli che verranno realizzati nella stessa ubicazione con le stesse strutture (che verranno installate prima di ciascun evento e poi smontate) è necessario presentare 2 SCIA separate, oppure è possibile presentarne una sola, indicando ovviamente le due date, dal momento che la relazione asseverata sarebbe comunque la stessa?
E’ possibile derogare l’orario di conclusione dell’evento alle ore 24.00 oppure le 23.00 sono tassative?
Nel caso in cui ricorrano tutti i presupposti per la SCIA, l’organizzatore può optare per la richiesta di autorizzazione (con parere della CCVLPS) oppure, dal momento che il comma 1 dell’art. 38bis dice che “ogni atto… è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività”, è obbligato a presentare la SCIA?
Grazie
Virna Seravalle