Spettacoli pubblici all'aperto. Coordinamento norme TULPS e linee guida S&S

Buongiorno.
Com’è noto le linee guida safety e security stabiliscono che se trattasi di spettacolo pubblico il comune ricevuta l’istanza dall’organizzatore chiede alla CCVLPS il parere per il rilascio dell’agibilità di cui all’art. 80 TULPS.
Non si rilevano condizioni circa il numero di spettattori necessari, né se ci siano posti a sedere e nè se l’area sia delimitata.
Si legge soltanto che sè trattasi di pubblico spettacolo necessita conseguire l’agibilità ex art. 80 TULPS.
Detto ciò le domande sono due:
1) come si coordinano tali norme con quelle che invece stabiliscono che le attività di spettacolo
sotto le 200 persone, comprese quelle di spettacolo viaggiante, sono autorizzate sulla base di una domanda corredata dalla relazione di un professionista abilitato, che confermi la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno?
(La Commissione di vigilanza, in questo caso, effettua, se lo ritiene, la funzione di vigilanza sull’applicazione delle eventuali prescrizioni impartite ai gestori in funzione della pubblica incolumità e sicurezza).
2) se lo spettacolo pubblico si svolge con non più di 200 spettatori ma con strutture apposite per lo stazionamento ad esempio sedie, necessita il parere della CCVLPS per conseguire l’agibilità o è sufficiente la relazione asseverata di tecnico abilitato?
Grazie per chi risponderà

Non esiste che una circolare, per quanto proveniente da fonte qualificata, possa sostituire o modificare delle norme di legge…, e d’altra parte la circolare Piantedosi – per quanto non sia il massimo della precisione – non dice (né potrebbe dire!) che TUTTE le manifestazioni di pubblico spettacolo devono essere assoggettate a prescindere all’art. 80 TULPS e al parere della CCVLPS.

E’ evidente che per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone continui a valere quanto disposto dall’art. 141 del Regolamento TULPS, nonché - per quelli con capienza fino a 1000 persone - continuino a valere le misure temporanee di semplificazione previste dall’art. 38-bis del D.L. 76/2020 (laddove applicabili sulla base delle indicazioni fornite dal medesimo articolo).

Nel caso di pubblici spettacoli assoggettati ai procedimenti di cui all’art. 80 TULPS le linee guida allegate alla circolare possono costituire “un utile riferimento integrativo”.

Nella non chiarezza della circolare Piantedosi che, come detto é solo un utile riferimento integrativo cerco di riassumere, pregandoti di correggermi e rispondere al quesito che formulo in appresso.
Il sindaco è obbligato ad attivare la commissione di vigilanza quando:

  1. vi sono strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico;
  2. l’area dello spettacolo è delimitata;
  3. le attrezzature elettriche si trovino in aree accessibili al pubblico;
  4. vi siano strutture soggette a certificazione;
  5. il parere della commissione serve a conseguire l’agibilità di cui all’art. 80 TULPS;
  6. se lo spettacolo pubblico si svolge con non più di 200 spettatori o nel caso di spettacoli culturali dal vivo di cui al DL 76/2020, la relazione asseverata di tecnico abilitato, sostituisce il parere della commissione e in questo caso non necessita conseguire l’agibilità di cui all’art. 80 TULPS;
  7. se vi sono invece più di 200 spettatori necessita il parere della CCVLPS o CPVLPS e conseguire l’agibilità di cui all’art. 80 TULPS.
    Ma se ci sono più di 200 spettatori ma non le condizioni di cui ai subb 1), 2), 3) e 4), necessita il parere della commissione?

Per quanto riguarda gli spettacoli all’aperto, il parere della CCVLPS (tranne i casi di esclusione di cui abbiamo parlato) è richiesto in occasione di:

  • manifestazione di pubblico spettacolo in un’area delimita, transennata o recintata, indipendentemente dall’utilizzo di strutture destinate allo stazionamento del pubblico;
  • manifestazione di pubblico spettacolo in area non delimitata con strutture specificatamente destinate allo stazionamento di spettatori (sedie, panchine, tribune, ecc.);
  • parchi di divertimento e gruppi di attrazioni dello spettacolo viaggiante (non per singole giostre).

Nel caso di spettacoli all’aperto in area non delimitata, transennata o recintata e priva di strutture destinate allo stazionamento del pubblico, che quindi non comportano il parere della CCVLPS, l’uso di palchi o pedane per artisti e/o di attrezzature elettriche anche di diffusione sonora, purché installati in aree non accessibili al pubblico, presuppone comunque l’acquisizione di certificazione di idoneità statica delle strutture allestite e dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio.

Scusami ma ancora, per mio difetto, non ho capito un passaggio.
Se lo spettacolo non è assoggettabile alle procedure di cui all’art. 80 tulps ed ad esempio:

  1. in una piazza se ne svolge uno senza palco, sedie, delimitazioni etc. e con la presenza di meno di duecento persone;
  2. in un’altra piazza se ne svolge un’altro sempre senza palco, sedie, delimitazioni etc. ma con la presenza di più di 200 persone;
    cosa necessita?
    Provo a rispondere io:
  • per quelli sino a 200 persone sempre relazione asseverata;
  • per quelli di cui al dl 76/2020 sempre relazione asseverata;
    E, per quelli con:
  • oltre 200 persone non rientranti nella casistica di cui al DL 76/2020 e sempre senza sedie, palchi, delimitazioni etc? ?
  • oltre 1000 persone, sempre senza sedie, palchi, delimitazioni etc?
    Immaginiamo ad esempio un DJ che si mette su suolo pubblico e con una semplce consolle e due casse raduna più di mille persone.

Anche se non è assoggettabile all’art. 80, quello è comunque un pubblico spettacolo: art. 68 TULPS, concessione per occupazione di suolo pubblico, rispetto della disciplina in materia di inquinamento acustico …

E la relazione asseverata che attesti la rispondenza alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno. In questo caso ci vuole o no?

Per uno spettacolo DJ-set davanti a 1000 persone e soggetto a licenza ex art. 68, con utilizzo di impianti elettrici?

Io la chiederei.

Ciao,
perchè dici che è pubblico spettacolo [quote=“sirio, post:5, topic:25116”]
mmaginiamo ad esempio un DJ che si mette su suolo pubblico e con una semplce consolle e due casse raduna più di mille persone.
[/quote]

Anche se non è assoggettabile all’art. 80, quello è comunque un pubblico spettacolo: art. 68 TULPS

Se siamo in una piazza aperta, senza contingentamento, delimitazioni, posti a sedere, bigliettazione ecc perchè lo definisci pubblico spettacolo ex art. 68? Non è una “semplice” manifestazione pubblica? per cui fa domanda di suolo pubblico corredata di tutti i documenti tipo safety and securuty, certificazione palco, impianto elettrico e dispositivi antincendio (art. IX Regola Tecnica DM 19/08/1996)?
D’altra parte, se è PS fa comunque SCIA fino a 2000 persone e all’1 di notte, giusto?
Scusate se riporto in vita l’argomento ma mi sembra sempre attuale
Grazie
Paola

Secondo me, trascuri quali elementi sintomatici: la pubblicità che sicuramente faranno ed il rilevante numero di persone. Inoltre vedi Consiglio di Stato (Sez. V) del 07-02-2018, n. 818.
Bene il regime amministrativo semplificato per la realizzazione di specifici eventi culturali e con il limite di 2000 partecipanti l’orario non oltre l’una di notte. Restano ferme tutte le altre prescrizioni di legge, anche in materia sanitaria, ambientale, paesaggistica, culturale,safety etc.). In ultimo l’esibizione di un DJ è un evento culturale?