Buonasera, si chiede un vostro parere in merito all’inquadramento di alcuni spettacoli viaggianti che saranno installati in occasione di un evento che organizza il Comune ed affidato in gestione ad un soggetto esterno. Gli spettacoli viaggianti, 2 gonfiabili, sono collocati in area adiacente a quella interessata dalla manifestazione e non saranno previsti ne’ nel piano sicurezza né nel programma dell’evento. Come deve comportarsi l’ufficio commercio? Come valutare la capienza non superiore alle 200 persone per lo spettacolo viaggiante? È legittimo il fatto che lo spettacolo viaggiante non venga menzionato nel piano sicurezza della manifestazione?
Grazie
Non esiste una risposta unica alla domanda.
Se l’area adibita all’installazione della attrazioni non solo è adiacente a quella della manifestazione ma di fatto ne è la continuazione allora è da inserire nel piano safety e security e sarà valutata dalla CCVLPS o dalla relazione del tecnico (se capienza < 200 persone) se la manifestazione necessita di art. 80 TULPS.
Se invece l’area è sì adiacente ma fisicamente separata (ad esempio da un muro, con ingressi e uscite separate, senza interferenza, …) allora a mio avviso potrebbe anche essere stralciata dal piano. Tuttavia mi sembra un caso assai remoto.
La capienza è dichiarata dall’organizzatore ed è un suo compito rispettare il limite che indica (con biglietti di accesso, tornelli conta persone o conteggio manuale). La PA deve in fase di istruttoria verificare che l’area abbi ai requisiti per la capienza dichiarata (vedi indicazioni circolare Piantedesi del 2018). Spetta poi alla vigilanza verificare il rispetto del limite durante la manifestazione.