Spettacolo e rumore

salve, se qualcuno può darmi un paio di chiarimenti.

si sta autorizzando una discoteca sotto tendone che ha già il suolo pubblico come somministrazione temporanea e piccolo trattenimento che diventerà discoteca con annessa somministrazione.
(a parte retroscena politici e tentativi di corruzione della commissione da loschi individui che vogliono bloccare l’evento), presentati limiti di emissione acustica stanno perfettamente sotto i limiti, presentata la relazione in Comune e sono andata a vedere ed effettivamente sono sotto.
Arriva telefonata all’organizzatore dei Carabinieri mai giunti in loco che gli notificano avvio delle indagini 659 C.P (disturbo del riposo delle persone) perché un anziano abitante molto distante ha sporto denuncia (cosa che mi puzza).

domande: il Comune può negare l’autorizzazione appellandosi a dubbi sul rispetto dei valori limite di emissione?
può negarlo per requisiti morali?
qui sono tutti tranquilli gli enti, solo che talune persone in Comune si sentono minacciati, ma io non vedo gli estremi per bloccare l’evento anzi… volontà era farlo…

aiutatemi a inquadrare amministrativamente come andare avanti…

Colgo l’occasione per una chiave di lettura, così la riuso :slight_smile:

Il comune si muove da un punto di vista amministrativo e lì la cosa è oggettiva: si applica la legge 447/95, la normativa regionale e i limiti legali. Quindi, il comune, tramite la VIAc comprende se l’attività sta sopra o sotto i limiti per agire di conseguenza.

L’esposto verso il comune può portare alla verifica effettuata da soggetto pubblico (ARPA, ASL, dipende dalla regione) per vedere se, VIAC a parte, vi siano degli sforamenti dei limiti. In questo caso scatterebbero le sanzioni ex legge 447/95.

Sul piano penale la questione può intersecarsi o meno con quella amministrativa. L’azione penale può essere promossa a prescindere e se si arriva al giudice questi può basarsi sul concetto di superamento della normale tollerabilità (da vedere caso per caso) che non deve essere necessariamente ricostruito mediante perizia o consulenza tecnica. vedi qua, ad esempio: http://www.studiolegalezuco.it/rumore-inquinamento-acustico-superamento-normale-tollerabilita-verifica-art-659-cassazione-penale-19230-2019/

Sul confine fra ipotesi sanzionatorie amministrative e penali sono state scritte fiumi di parole. Qualche anno fa si sono susseguito delle sentenze della Cassazione che hanno cercato di mettere ordine. Vedi, ad esempio, qua: Disturbo della quiete: il delicato confine tra art. 659 cp e L.447/1995. | Passiamo

In sintesi:

a) l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia;

b) il reato di cui al comma primo dell’art. 659 , cod. pen., qualora il mestiere o l’attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete;

c) il reato di cui al comma secondo dell’art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995.

No. il comune procede ad accertamenti, magari invitando il privato a fare ulteriore VIAc e arrivando poi all’accertamento tramite verifica ARPA o simili. Dopo, eventualmente, applica l’art. 9 e 10 della legge 447/95

per l’antimafia sì. Per il resto negherà ciò che è collegato al rumore (pubblico esercizio temporaneo…) ma il procedimento di deroga acustica in sé non è correlato ai requisiti morali. E poi, quali sarebbero?

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Sui requisiti magari sulla buona condotta dato che la notizia di reato del proponente si sa. I valori limiti di emissione sono rispettati, purtroppo la valutazione è stata presentata la seconda serata di evento, successiva alla prima che sarebbe quella “incriminata” ma francamente nulla era mutato e per l’area sono stati perfettamente mantenuti i limiti al primo recettore (ero lì alle misure).
Sembra assurdo fare denuncia oltre la normale tollerabilità a 2 km di distanza quando francamente ci si è messi a protocollare la relazione di impatto acustico di sabato pomeriggio per dargli una mano e far fare il suo corso all’integrazione.

Grazie mille per i link, veramente mi illumjnj

il rumore è una cosa brutta. Può sconvolgere la vita ad un vecchietto e mandarlo in cura, nel vero senso della parola. Il rumore è particolarmente gravoso perché entra nell’intimità della casa privata, non fa dormire e si mette in mezzo mentre si guarda la tv o altro. Non tutti possono essere tolleranti, il contingentamento delle autorizzazioni ex art. 6, comma 1, lett. h) della legge 447/95 serve a questo.
Gli eventi sono belli e coinvolgenti ma il comune deve saper contemperare le esigenze di tutti. A volte un’azione preventiva di informazione e di coinvolgimento salva la situazione. I limiti acustici dopo le 22 sono bassi. Se la musica è all’aperto quasi mai vengono rispettati i limiti ma tanto nessuno è in grado di provarlo fino alla misurazione ARPA (magari passano mesi prima che arrivi ARPA)

da un lato concordo, dall’altro 3 loschi individui sono andati a minacciare il pompiere dicendo “trova qualcosa che non va e falli chiudere”, e li ha mandati a quel paese e ha chiamato il proponente. Stessa cosa hanno fatto con qualcuno in Comune. questa cosa è molto pilotata…

Vabbè… queste cose esulano dall’oggetto di questo forum.

lo so, infatti ringrazio per la chiarezza in condizioni normali.
Arpa non penso intervenga. le misurazioni sono state fatte e presentate. adesso ricontrollare se rispettano i valori limite non l’ho mai visto fare nella pratica.
Il Comune si è inventato di portare un cantante di san remo a parlare, ora abbiamo il problema di come organizzare con le norme covid che tra l’altro cambiano di continuo.