Colgo l’occasione per una chiave di lettura, così la riuso ![:slight_smile: :slight_smile:](https://community.omniavis.it/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Il comune si muove da un punto di vista amministrativo e lì la cosa è oggettiva: si applica la legge 447/95, la normativa regionale e i limiti legali. Quindi, il comune, tramite la VIAc comprende se l’attività sta sopra o sotto i limiti per agire di conseguenza.
L’esposto verso il comune può portare alla verifica effettuata da soggetto pubblico (ARPA, ASL, dipende dalla regione) per vedere se, VIAC a parte, vi siano degli sforamenti dei limiti. In questo caso scatterebbero le sanzioni ex legge 447/95.
Sul piano penale la questione può intersecarsi o meno con quella amministrativa. L’azione penale può essere promossa a prescindere e se si arriva al giudice questi può basarsi sul concetto di superamento della normale tollerabilità (da vedere caso per caso) che non deve essere necessariamente ricostruito mediante perizia o consulenza tecnica. vedi qua, ad esempio: http://www.studiolegalezuco.it/rumore-inquinamento-acustico-superamento-normale-tollerabilita-verifica-art-659-cassazione-penale-19230-2019/
Sul confine fra ipotesi sanzionatorie amministrative e penali sono state scritte fiumi di parole. Qualche anno fa si sono susseguito delle sentenze della Cassazione che hanno cercato di mettere ordine. Vedi, ad esempio, qua: Disturbo della quiete: il delicato confine tra art. 659 cp e L.447/1995. | Passiamo
In sintesi:
a) l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia;
b) il reato di cui al comma primo dell’art. 659 , cod. pen., qualora il mestiere o l’attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete;
c) il reato di cui al comma secondo dell’art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995.
No. il comune procede ad accertamenti, magari invitando il privato a fare ulteriore VIAc e arrivando poi all’accertamento tramite verifica ARPA o simili. Dopo, eventualmente, applica l’art. 9 e 10 della legge 447/95
per l’antimafia sì. Per il resto negherà ciò che è collegato al rumore (pubblico esercizio temporaneo…) ma il procedimento di deroga acustica in sé non è correlato ai requisiti morali. E poi, quali sarebbero?