Spettacolo musicale in luogo pubblico. - Inadempienze ed omessi controlli

Buonasera.
Senza considerare che il luogo è una piazza quadrata del centro storico, perimetralmente delimitata da abitazioni, di cosa risponde l’organizzatore di un evento come quello in oggetto, ossia con palco e con strutture specificamente destinate allo stazionamento degli spettatori (oltre 200 sedie), nel caso in cui non si ottemperi all’obbligo di attivare la commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli?
A chi spettano i controlli e quali responsabilità in caso siano omessi?
Se poi fosse la stessa PA ad organizzare lo spettacolo e a non attivare la commissione, quali responsabilità ed in capo a chi?
Grazie per le risposte

Per come hai formulato la tua domanda, devo presupporre la sussistenza delle seguenti circostanze:

  1. Siamo al di fuori dei casi (capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone) per cui l’art. 141 del Reg. TULPS prevede una procedura semplificata mediante relazione tecnica di un professionista;
  2. Siamo al di fuori dei casi per cui è prevista la procedura semplificata in deroga di cui all’art. 38-bis del D.L. 76/2020;
  3. Per la P.A. non residuavano margini di discrezionalità: per la realizzazione del pubblico spettacolo occorreva la licenza di agibilità ex art. 80 TULPS conseguente all’attivazione della CCVLPS e all’esito positivo dei compiti di sua competenza.

Nel caso di realizzazione di un pubblico spettacolo in mancanza della licenza di agibilità, la sanzione è quella prevista dall’art. 681 c.p…

La norma identifica l’autore del reato con “chiunque” sia il soggetto attivo e quindi sicuramente è tra questi l’organizzatore dell’evento. Ma il codice penale, oltre ad un eventuale concorso di persone, prevede anche un principio particolare che si chiama “rapporto di causalità” (art. 40), per cui “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” e la cosa potrebbe valere nel caso in cui anche la P.A. competente avesse avuto un ruolo colposo o doloso nella mancanza della licenza di agibilità…

Per non parlare poi dell’ipotesi ancora più grave dell’abuso di ufficio, ipotizzabile qualora la “mancanza” della P.A. sia stata intenzionale e abbia procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale o arrecato un danno ingiusto.

E’ evidente quindi che le singole responsabilità personali dovranno essere accertate e verificate nell’ambito di un’attività d’indagine.

Però voglio essere chiaro: a meno che non abbiano funzioni di polizia giudiziaria, per me è sempre sconsigliato che funzionari meramente amministrativi si occupino nel dettaglio di questioni di procedura penale che – senza le adeguate conoscenze specifiche e senza la necessaria esperienza – risultano spesso ostiche anche agli stessi addetti ai lavori.
L’art. 331 del c.p.p. disciplina i casi in cui pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, abbiano notizia di un reato perseguibile di ufficio, anche qualora il fatto dovesse emergere nel corso di un procedimento amministrativo.

Ti aggiungo altra ipotesi di violazione: che genere di evento è stato comunicato alla questura nel contesto del preavviso di cui agli artt. 18 e 25 del TULPS?
Un evento diverso da quello che si è realmente tenuto?
Quindi c’è anche un’ipotesi falso?
Perciò le mie domande: chi controlla se ciò che viene comunicato sia rispondente al vero? allo stato reale dei luoghi? se sia effettivamente adottato ciò che viene indicato nelle misure di safety?
Nessuno?
Eppure se a produrre le misure safety è stato il comune ci dEve essere un organo terzo che controlla veridicità e compiutezza ed esattezza delle misure o no?
Se invece a produrle è un organizzatore terzo allora i controlli dovrebbe farli il comune.
“Campa cavallo che l’erba cresce” così si dice vero?
In italia si sa, prima succedono i disastri e poi si cerca di porre rimedio.
Non si tratta di ricercare ipotesi di reato ma di fare, per quanto più possibile le cose per bene, nel rispetto dei diritti altrui, nell’interesse pubblico ed a salvaguradia dell’incolimità delle persone.

ricordo che la commissione c’è per i luoghi PERMANENTEMENTE destinati a pubblico spettacolo… é discrezione del comune chiamarla anche per locali all’aperto ad uso temporaneo

Scusami mi stai dicendo che se l’area è delimitata, ci sono strutture per lo stazionamento del pubblico, impianti elettrici accessibili al pubblico, americane alte più di sei metri, palco alto più di 2 metri, quindi impianti soggetti a certificazione etc., il sol fatto che sia un evento temporaneo consente al comune di non convocare la CCVLPS ?
Sinceramente a me non risulta così e sul R.E. al TULPS o sullo stesso TULPS non si legge di alcuna discrezionalità ma di applicazione anche per i luoghi all’aperto e per eventi temporanei.
Se credi ci sia questa discrezionalità del Comune pensi pure ci sia nell’applicare le prescrizioni di cui al tutolo IX del D.M. 19.08.1996?
E cioè niente verifica sull’idoneità statica delle strutture allestite, sulle dichiarazioni d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici e sui mezzi di approntamento antincendio?

perchè adottiamo il DM del 96 come una sorta di regolamento di applicazione del regolamento di applicazione del TULPS. La convochi come strumento utile ma non perché sia obbligatoria.
Penso che la risposta ai tuoi quesiti si trovi (perchè è li) nei 2 corsi di formazione fatti dal dott. Chiarelli sul pubblico spettacolo, a Rufina e Galatina

Mi sa che stai facendo confusione…

Dove sarebbe scritto che l’attività della CVLPS è solo facoltativa nel caso di pubblici spettacoli temporanei realizzati all’aperto in aree delimitate, provviste di apposite strutture destinate allo stazionamento del pubblico e impianti soggetti a certificazione di sicurezza, con capienza superiore a 200 persone (è di questo che parliamo nel caso in esame)?

Ci auguriamo che il dr. Chiarelli intervenga nella discussione per dissipare ogni dubbio.