Buongiorno,
Relativamente all’art. 70 del D.P.R. n. 18/1967, cosa vuol dire che i diritti per gli atti consolari si acquisiscono tminreramente all’erario?
Grazie mille.
Cordiali saluti.
Buongiorno,
Relativamente all’art. 70 del D.P.R. n. 18/1967, cosa vuol dire che i diritti per gli atti consolari si acquisiscono tminreramente all’erario?
Grazie mille.
Cordiali saluti.
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
L’articolo 70 del D.P.R. n. 18 del 1967, che regola la materia dei diritti consolari, stabilisce che i diritti per gli atti consolari si acquisiscono interamente all’erario. Questo significa che le somme pagate per la prestazione di servizi consolari (come il rilascio di passaporti, visti, atti notarili, ecc.) diventano parte delle entrate dello Stato. La norma mira a garantire che i proventi derivanti dalle attività consolari contribuiscano al finanziamento delle spese pubbliche.
Nel diritto amministrativo, i diritti consolari rappresentano le tariffe che i cittadini pagano per ricevere determinati servizi dai consolati. Questi diritti sono stabiliti per legge e hanno lo scopo di coprire i costi associati alla fornitura dei servizi.
L’articolo 70 del D.P.R. n. 18 del 1967 stabilisce che i diritti pagati per i servizi consolari sono destinati interamente all’erario, contribuendo così alle entrate dello Stato. Questo meccanismo assicura che le attività consolari siano autofinanziate e supportino il bilancio pubblico.
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