SPL Servizi pubblici locali

Buongiorno, per quanto riguarda la materia dei servizi pubblici locali sarebbe possibile capire la ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regioni per quanto riguarda i servizi che NON HANNO rilevanza economica? Inoltre quale norma lì disciplina? Sarebbe utile poi capire anche la ripartizione delle competenze amministrative (organizzative) tra regioni e enti locali in materia di SPL in generale (a rilevanza economica e non). Infine, l’unico livello di progettazione nei servizi necessita di approvazione della Giunta? Grazie

I Servizi Pubblici Locali: Normativa e Implicazioni per i Dipendenti Pubblici

CONTENUTO

I Servizi Pubblici Locali (SPL) rappresentano un elemento cruciale per il benessere delle comunità, poiché comprendono attività essenziali come il trasporto pubblico, la gestione delle risorse idriche, l’energia e la raccolta dei rifiuti. La loro gestione può essere affidata a enti pubblici o a società partecipate, e la normativa italiana offre un quadro dettagliato per garantire la trasparenza e l’efficienza di tali servizi.

Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, è una delle norme fondamentali che disciplina la trasparenza nelle società partecipate, imponendo obblighi di pubblicazione di dati e informazioni per garantire un controllo analogo da parte degli enti pubblici. Questo è essenziale per assicurare che i servizi siano gestiti in modo responsabile e che i cittadini possano accedere a informazioni chiare e comprensibili.

Inoltre, il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, introduce regole specifiche per l’organizzazione e l’affidamento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. Questa normativa stabilisce che l’affidamento deve garantire standard di qualità, continuità e accessibilità, tenendo conto delle esigenze di categorie svantaggiate. In particolare, l’articolo 128 del Codice del Terzo Settore sottolinea l’importanza del coinvolgimento degli utenti nella gestione dei servizi, promuovendo un approccio inclusivo.

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025 ha ulteriormente arricchito il panorama normativo, introducendo parametri per valutare la qualità gestionale degli SPL e misure correttive in caso di inefficienze. Questi strumenti sono fondamentali per garantire che i servizi pubblici rispondano adeguatamente alle esigenze della popolazione e per migliorare la loro efficienza.

Le Regioni hanno un ruolo chiave nella definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi, mentre gli enti locali sono responsabili del coordinamento e della razionalizzazione delle attività. Questo approccio integrato è essenziale per garantire che i servizi siano erogati in modo efficace e sostenibile.

CONCLUSIONI

I Servizi Pubblici Locali sono fondamentali per il funzionamento della società e la loro gestione è regolata da un complesso sistema normativo che mira a garantire trasparenza, qualità e accessibilità. È cruciale che i dipendenti pubblici e i concorsisti comprendano queste normative per poter contribuire efficacemente alla gestione dei servizi e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la conoscenza delle normative sui Servizi Pubblici Locali è essenziale non solo per adempiere ai propri doveri, ma anche per garantire che i servizi siano erogati in modo efficiente e responsabile. Essere informati sulle leggi e sui regolamenti permette di partecipare attivamente al processo di miglioramento e innovazione dei servizi, contribuendo così al benessere della comunità.

PAROLE CHIAVE

Servizi Pubblici Locali, normativa, trasparenza, qualità, accessibilità, enti pubblici, società partecipate, Codice del Terzo Settore.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Normativa sulla trasparenza.
  2. D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Regolamento sull’affidamento dei servizi pubblici locali.
  3. Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025.
  4. Codice del Terzo Settore, art. 128 - Coinvolgimento degli utenti.

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Certamente. La materia dei servizi pubblici locali (SPL) è complessa proprio perché si muove su un “doppio binario” a seconda che il servizio abbia o meno rilevanza economica.

Ecco una panoramica strutturata per rispondere ai tuoi quesiti.

1. Ripartizione della competenza legislativa (Servizi privi di rilevanza economica)

La distinzione fondamentale risiede nel fatto che la “rilevanza economica” attiva la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza (art. 117, c. 2, lett. e, Cost.). Quando questa rilevanza manca, la competenza statale si ritrae.

  • Competenza delle Regioni: Per i servizi privi di rilevanza economica (spesso coincidenti con i servizi sociali o culturali, dove il fine di lucro è assente e il mercato non interverrebbe senza sussidi), la competenza legislativa è regionale.
    • A seconda del settore specifico (es. assistenza sociale), tale competenza può essere residuale (esclusiva della Regione) o concorrente (la Regione legifera nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato).
  • Ruolo dello Stato: Lo Stato mantiene una competenza trasversale solo per la determinazione dei LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni) che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, c. 2, lett. m, Cost.), indipendentemente dalla natura economica o meno del servizio.

2. Quale norma li disciplina?

A differenza dei servizi a rilevanza economica, che hanno trovato una disciplina organica nel recente D.Lgs. 201/2022 (Riordino dei SPL), i servizi privi di rilevanza economica non hanno un “codice unico” statale, proprio perché la materia sfugge alla competenza dello Stato.

  • Normativa di riferimento: Non esiste una singola legge statale. La disciplina va ricercata:
    1. Nelle Leggi Regionali di settore (es. leggi regionali sui servizi sociali, sul diritto allo studio, ecc.).
    2. Nello Statuto e nei Regolamenti del singolo Ente Locale (Comune).
    3. Per i servizi sociali specifici, la legge quadro statale di riferimento rimane la Legge 328/2000, ma sempre integrata dalla legislazione regionale.
  • Nota importante: Il D.Lgs. 201/2022 si applica esplicitamente ai servizi di interesse economico generale (SIEG). Tuttavia, contiene alcuni principi generali (come la necessità di analizzare i bisogni della comunità) che possono fungere da orientamento anche per i servizi non economici, ma non è la loro fonte diretta di disciplina.

3. Ripartizione delle competenze amministrative (Stato, Regioni, Enti Locali)

Questa ripartizione vale in linea generale per il sistema dei servizi pubblici:

Ente Competenze Amministrative e Organizzative
Regioni Programmazione e Governo: Definiscono i bacini territoriali ottimali (gli ambiti dove svolgere il servizio in modo efficiente), dettano le linee guida settoriali e organizzano i sistemi di trasporto o rifiuti di area vasta. Non gestiscono direttamente il servizio locale.
Enti Locali (Comuni) Titolarità e Gestione: Hanno la titolarità del servizio (è una funzione fondamentale). Spetta a loro decidere come gestire il servizio (affidamento a terzi, società in house, azienda speciale, o gestione in economia per servizi minori). Hanno potere regolamentare sull’organizzazione e lo svolgimento del servizio.

4. Il “Progetto Unico” nei servizi e la competenza di approvazione

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) ha semplificato la progettazione per servizi e forniture.

  • Livello di progettazione: L’art. 41, comma 12, stabilisce che per servizi e forniture c’è un unico livello di progettazione (a differenza dei lavori pubblici che ne hanno due). Questo progetto contiene le caratteristiche tecniche, funzionali ed economiche del servizio.
  • Chi lo approva (Giunta o Consiglio)?
    • La regola generale: L’approvazione del progetto, inteso come atto di gestione/amministrazione che definisce nel dettaglio il servizio, rientra nella competenza residuale della Giunta Comunale (art. 48 TUEL), a meno che non si tratti di atti fondamentali riservati al Consiglio (art. 42 TUEL).
    • Quando serve il Consiglio: Il Consiglio Comunale deve intervenire “a monte” per la scelta della forma di gestione (es. “decido di creare una società in house” o “decido di esternalizzare”) e per l’istituzione del servizio se non previsto per legge.
    • Quando basta il Dirigente: Se l’approvazione del progetto è un atto meramente tecnico-esecutivo di una programmazione già definita e finanziata nel dettaglio (PEG), in alcuni enti con regolamenti specifici l’approvazione del capitolato/progetto può essere demandata al Responsabile del Servizio (Dirigente/RUP). Tuttavia, se il progetto definisce le caratteristiche essenziali del servizio pubblico verso l’utenza, il passaggio in Giunta è la prassi amministrativa corretta e più prudente per legittimare le scelte discrezionali.

Sintesi operativa per te:

Se devi istituire un servizio sociale (no rilevanza economica), guarda la Legge Regionale della tua regione. Il Consiglio Comunale delibera l’istituzione e la forma di gestione; la Giunta approva il progetto del servizio (caratteristiche, standard, costi dettagliati); gli uffici (Dirigenti) fanno la gara o l’affidamento.

Ecco l’elenco delle principali Leggi Regionali in materia.

Premessa fondamentale: Come accennato, non esiste in tutte le Regioni un “Codice Unico dei Servizi Pubblici”. La disciplina è spesso frammentata in due tipologie di norme:

  1. Leggi di “Riordino delle funzioni” (o sul sistema delle autonomie): sono quelle che stabiliscono “chi fa cosa” (Comune vs Regione) in generale.
  2. Leggi di Settore: disciplinano specifici servizi (Trasporti/TPL, Rifiuti, Acqua, Servizi Sociali).

Di seguito ti elenco per ogni Regione la legge “quadro” più rilevante per l’organizzazione dei servizi o, in assenza, la legge di settore più rappresentativa (spesso quella sul Trasporto Pubblico Locale - TPL, che è il servizio a rete più normato).

Nord Italia

  • Valle d’Aosta: L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta).
  • Piemonte: L.R. 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del D.Lgs 112/98 - conferimento funzioni agli enti locali).
  • Liguria: L.R. 27 dicembre 2011, n. 37 (contenente disposizioni sui programmi dei servizi pubblici locali) e L.R. 31/1998 per il TPL.
  • Lombardia: L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale - una delle poche leggi organiche specifiche sui SPL) e L.R. 1/2000 sul riordino delle autonomie.
  • Trentino-Alto Adige: L.R. 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige).
  • Veneto: L.R. 13 aprile 2001, n. 11 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali) e L.R. 25/1998 (TPL).
  • Friuli-Venezia Giulia: L.R. 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali) e L.R. 23/2007 (TPL).
  • Emilia-Romagna: L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) e L.R. 30/1998 (TPL).

Centro Italia

  • Toscana: L.R. 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) e L.R. 42/1998 (TPL).
  • Umbria: L.R. 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale).
  • Marche: L.R. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali) e L.R. 45/1998 (TPL).
  • Lazio: L.R. 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e L.R. 30/1998 (TPL).

Sud Italia e Isole

  • Abruzzo: L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del D.Lgs 112/98 per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi a Enti Locali).
  • Molise: L.R. 29 settembre 1999, n. 34 (Attuazione del D.Lgs 112/98 - Conferimento di funzioni agli enti locali).
  • Campania: L.R. 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità) e L.R. 11/2015 (norme sul riordino territoriale).
  • Puglia: L.R. 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale) e L.R. 7/1997 (Delega funzioni).
  • Basilicata: L.R. 8 marzo 1999, n. 7 (Disciplina delle funzioni regionali e conferimento agli enti locali) e L.R. 22/1998 (TPL).
  • Calabria: L.R. 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente - Recentissima e specifica per Rifiuti e Idrico).
  • Sicilia: L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 (Ordinamento regionale degli enti locali) e L.R. 12/2011 (Disciplina dei contratti pubblici).
  • Sardegna: L.R. 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).
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