Spostamento parziale e temporaneo di alcuni banchi di una fiera

Buonasera, stiamo organizzando uno spostamento temporaneo di alcuni banchi di una fiera. Questi banchi saranno temporaneamente soppressi e ricollocati, con le stesse metrature, nelle strade adiacenti a quella in cui sono attualmente collocati. i banchi non hanno una metratura omogenea, tutt’altro. Abbiamo predisposto una graduatoria di anzianita’ sulla base delle presenze maturate nel corso degli anni e a parita’ di presenze, il secondo criterio sarà la data di inizio attività. Il problema che pongo è prettamente operativo: se il primo in graduatoria, al momento della scelta del posto va a prendere un posto piu’ grande di quello che ha in concessione, quelli che seguono in graduatoria, e che magari hanno posti in concessione piu’ grandi, si troveranno posti piu’ piccoli tra cui scegliere. Cosa mi consigliate di fare?

Per cose del genere occorre andare molto nel dettaglio con procedure ad hoc.Ad esempio, casi analoghi, sono trattati inserendo in procedura delle condizioni particolari, tipo fare delle sub graduatorie in funzione di sub raggruppamenti. Un po’ come si fa per gli alimentari e i non alimentari. Nel caso di specie, invece che raggruppamenti di posti alimentari e non, si possono prevedere:

raggruppamento A – posti di X mq

raggruppamento B – posti di Y mq

Gli operatori sono suddivisi in base alla metratura della concessione di provenienza e l’ordine di graduatoria riguarda solo un raggruppamento.

Rammenta che l’Amministrazione, fatte salve l’imparzialità e la ragionevolezza della sua azione, può, per esigenze tangibili, prevedere un certo layuot dei banchi nonostante che questo determini un onere di adeguamento da parte degli operatori. Vedi il CdS n. 4254/2014 che ribalta la sentenza di rimo grado:

… Scendendo all’esame del motivo incentrato sull’asserita violazione del principio di libertà di iniziativa economica e del principio di proporzionalità - in ragione dell’aver subordinato il rientro degli operatori in piazza Trento e Trieste al rispetto di prescrizioni sulla uniformità delle dimensioni dei banchi e dei tendaggi, che, a detta del TAR, si risolverebbero in costi rilevanti a fronte di un decoro estetico che potrebbero essere perseguito in altri modi indicati anche dagli operatori - va osservato che l’assunto del giudice di primo grado non considera che l’art. 22 della l. regionale n. 6 del 2010, stabilisce che l’esercizio dell’attività del commercio sulle aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e modalità stabilite dal comune, sicché non può censurarsi l’esercizio di un potere dell’ente locale, consentito dalla legge e che per le modalità concrete non appare ictu oculi irragionevole o sproporzionato, rispetto all’esigenza di tutelare il decoro urbano e il rispetto dei beni monumentali e architettonici.

Trattasi, invero, di scelte di puro merito, insuscettibili di essere oggetto di censure nell’ambito di un giudizio di legittimità, tanto più che non sono irragionevoli, né precludono, per la modestia dell’onere, l’attività economica.

Quanto all’ultimo mezzo con cui si contesta il divieto di usare gli automezzi sia come magazzino per la vendita, che come riparo in presenza di condizioni meteorologiche avverse, non è ravvisabile il pregiudizio derivante da siffatte prescrizioni trattandosi di accorgimento disposto dal progetto Pratum Magnum che ha previsto “opportune aree di sosta per carico e scarico di merci per le attività dei mercatali”…