SRB - Autocertificazione formazione titolo

Buongiorno,
è pervenuta una richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 259/03 e s.m. e i. per l’installazione di una nuova infrastruttura per impianto radioelettrico in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142 lettera C fiumi.

E’ stata indetta la conferenza di servizi decisoria nella forma asincrona/semplificata con il dimezzamento dei termini.

Il Servizio Edilizia ha espresso parere favorevole e trasmesso la pratica alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le valutazioni tecniche di loro competenza.

La Soprintendenza fuori dai termini previsti nella CDS ha richiesto integrazioni e sospeso i termini del procedimento.

La ditta ha presentato le integrazioni segnalando l’irregolarità procedurale e affermando che la richiesta di integrazioni della Soprintendenza non poteva essere considerata sospensiva.

Al momento la Soprintendenza non ha ancora espresso il proprio parere sulle integrazioni presentate e la ditta ha comunicato in autocertificazione l’avvenuta autorizzazione ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 259/03 per decorrenza dei termini.

E’ possibile avvalersi dell’autocertificazione in questo caso visto che ancora la Soprintendenza non ha espresso il parere di propria competenza? E se il parere della Soprintendenza, pervenuto fuori dai termini, fosse negativo come possiamo intervenire?

Grazie
Saluti

Ufficio Suap

In attesa di più autorevoli pareri dico la mia.

La Soprintendenza in sede di CdS è equiparata a qualsiasi altro soggetto, per cui non può derogare sul procedimento amministrativo, a maggior ragione per i procedimenti di TLC che hanno una norma specialis.

Ciò premesso a mio avviso è legittima l’autocertificazione dell’impresa.

Ricorda che ai sensi dell’art. 8-bis della L. 241/1990 “Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni”.

La richiesta di integrazioni fuori dai termini è ammissibile, ma NON interrompe i termini del provvedimento.