Un comune puo’ procedere con la stabilizzazione di un dipendente a tempo determinato (assistente sociale) che ha svolto 24 mesi di lavoro presso il comune che procede con la stabilizzazione e 12 mesi presso un altro comune?
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La stabilizzazione dei dipendenti a tempo determinato nel settore pubblico è regolata da una serie di normative che stabiliscono i criteri e le condizioni sotto le quali può avvenire. In generale, la possibilità di stabilizzare un dipendente dipende da vari fattori, tra cui la durata complessiva del servizio prestato, la natura dei contratti e le specifiche disposizioni legislative o regolamentari applicabili.
Teoria Generale del Diritto
La stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato nel settore pubblico è spesso soggetta a restrizioni e condizioni specifiche, volte a garantire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e merito. In Italia, la materia è stata oggetto di numerose normative e sentenze che hanno cercato di bilanciare le esigenze di flessibilità delle amministrazioni con i diritti dei lavoratori.
Norme Relative alla Teoria
- D.Lgs. 165/2001: Questo decreto legislativo, che regola l’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, stabilisce i principi generali per il reclutamento e la gestione del personale, inclusi quelli a tempo determinato.
- Direttive Europee: Le direttive dell’Unione Europea in materia di lavoro a tempo determinato (in particolare la Direttiva 1999/70/CE) hanno influenzato la legislazione italiana, imponendo l’obbligo di prevenire abusi derivanti dall’uso di contratti a tempo determinato successivi.
- Giurisprudenza: La Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato hanno emesso sentenze che interpretano le norme relative alla stabilizzazione, delineando i casi e le modalità in cui essa può avvenire.
Esempio Concreto
La possibilità di stabilizzare un assistente sociale che ha lavorato per 24 mesi in un comune e per 12 mesi in un altro dipende da diversi fattori, tra cui la continuità del servizio, la tipologia dei contratti e le specifiche esigenze dell’amministrazione. In generale, il periodo di servizio presso entrambi i comuni potrebbe essere considerato ai fini della stabilizzazione, a patto che siano rispettate le condizioni previste dalla normativa e dalla giurisprudenza applicabile.
Conclusione Sintetica
La stabilizzazione di un dipendente a tempo determinato nel settore pubblico, come nel caso di un assistente sociale con esperienza in più comuni, richiede un’attenta valutazione delle normative e delle sentenze pertinenti. È fondamentale che l’amministrazione proceda in conformità con i principi di legalità, trasparenza e merito.
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Bibliografia
- D.Lgs. 165/2001
- Direttiva 1999/70/CE
- Per approfondimenti sulla giurisprudenza relativa alla stabilizzazione nel settore pubblico, si consiglia di consultare le banche dati giuridiche disponibili online, come ItalgiureWeb del Ministero della Giustizia.
Attualmente la procedura di stabilizzazione suddetta si può avere ai sensi dell’art. 3 comma 5 del D.L. 44/2023, convertito in Legge n. 74 del 21/06/2023.
Se ci si attiene alla lettera della normativa, questa stabilisce la stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine (31.12.2026), abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che procede all’assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
In particolare ai sensi della lettera b) suddetta:" sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione".
Quindi il reclutamento iniziale può essersi avuto anche presso altra PA, ma i 36 mesi (anche non continuativi) devono aversi presso la PA che procede all’assunzione.
Questo secondo la lettera della legge, ma le prassi applicative potrebbero essere diverse.
Anche LUIGI OLIVERI, noto esperto di Enti Locali e non solo, mi ha confermato che i periodi di servizio presso diversi Enti, nel caso della legge 74/2023, non si sommano.