Stabilizzazione e rapporto di lavoro in essere al momento di indizione del relativo bando

La procedura di stabilizzazione del personale precario ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75 del 2017 presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro flessibile in essere al momento dell’indizione del bando. Qualora il rapporto sia cessato alla scadenza dell’ultimo contratto a termine, il soggetto interessato è privo di una posizione giuridica qualificata idonea a radicare la legittimazione ad agire avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura.
T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, Sentenza, 09 01 2026, n. 30 stabilizzazione e rapporto td in essere.pdf (66,3 KB)
notare come quanto stabilito dalla sentenza in post non è per nulla scontato ed anzi essa si inserisce in un filone giurisprudenziale di interpretazione restrittiva rispetto ad altre sentenze che invece hanno ammesso alle stabilizzazioni personale non più in servizio purché in possesso dei requisiti temporali,già selezionato con procedura concorsuale e coerente col fabbisogno attuale.

Il TAR Puglia invece sceglie l’interpretazione più rigorosa e trasforma il “rapporto in essere” in presupposto logico-giuridico immanente e condizione di legittimazione ad agire.

Si noti bene: non perché la legge lo imponga, ma perché una giurisprudenza ormai tendente a prevalere lo ha costruito così.

Stabilizzazione dei Lavoratori Precari nella Pubblica Amministrazione

CONTENUTO

La stabilizzazione rappresenta un’importante opportunità per i lavoratori precari della pubblica amministrazione, consentendo la trasformazione dei contratti a tempo determinato in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Questa procedura è disciplinata dalla normativa vigente e presenta requisiti specifici che i candidati devono soddisfare.

Un requisito fondamentale per accedere alla stabilizzazione è che il candidato debba essere titolare di un rapporto di lavoro precario al momento della pubblicazione del bando. I soggetti idonei includono coloro che, alla data di indizione del bando, sono in possesso di contratti a tempo determinato presso l’ente procedente, contratti di somministrazione di lavoro, contratti di apprendistato e contratti di lavoro flessibile (non dipendente).

È essenziale che non vi sia soluzione di continuità tra il rapporto precario e il contratto a tempo indeterminato risultante. Inoltre, non possono accedere alla stabilizzazione coloro che sono già titolari di un contratto subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione.

La normativa di riferimento per la stabilizzazione è l’art. 1, comma 268, lett. b) della Legge n. 234/2021, che disciplina le procedure di stabilizzazione nel Servizio Sanitario Nazionale. È importante notare che alcuni bandi possono richiedere un minimo di esperienza, come almeno un giorno di servizio negli ultimi otto anni nel profilo professionale oggetto della stabilizzazione.

CONCLUSIONI

La stabilizzazione dei lavoratori precari nella pubblica amministrazione è un processo che offre una via d’uscita dalla precarietà lavorativa, garantendo maggiore sicurezza e continuità occupazionale. Tuttavia, è fondamentale che i candidati comprendano i requisiti e le condizioni stabilite dalla normativa per poter accedere a questa opportunità.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la stabilizzazione rappresenta un’importante chance di consolidare la propria posizione lavorativa. È cruciale che i candidati verifichino la loro idoneità rispetto ai requisiti richiesti e si preparino adeguatamente per eventuali prove selettive, tenendo conto delle specifiche richieste dei bandi.

PAROLE CHIAVE

Stabilizzazione, lavoro precario, pubblica amministrazione, contratto a tempo indeterminato, Legge n. 234/2021, requisiti di accesso.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Legge n. 234/2021, art. 1, comma 268, lett. b).
  2. Contratti a tempo determinato.
  3. Contratti di somministrazione di lavoro.
  4. Contratti di apprendistato.
  5. Contratti di lavoro flessibile.
  6. Normativa sul Servizio Sanitario Nazionale.

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