Nelle procedure di stabilizzazione è illegittimo richiedere per l’ammissione alla selezione l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con altra amministrazione. Lo ha affermato il Consiglio di Stato, sezione VII nella sentenza n. 9446/2022 con la quale ha avuto il modo di approfondire nel dettaglio la disposizione dell’articolo 20 del Dlgs 75/2017
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