Stagionalità ex art. 6 c.1 lett.e-bis) DPR 380/01

Buongiorno, vorrei dei chiarimenti in merito all’applicazione dell’art.6 c.1 lett.e-bis) per le opere stagionali che vengono rimontate ogni anno per un dato periodo (<180gg) poi smontate e rimontate ciclicamente gli anni successivi. Secondo le sentenze
sentenza Corte cass., Sez. III, 24 novembre 2020, n. 32735
Consiglio di Stato Sez. II n. 5965 del 8 ottobre 2020
parrebbe che la “ciclicità” dell’opera impedisca l’applicabilità dell’art. 6 e quindi dell’edilizia libera motivando che le opere stagionali devono esser anche “contingenti e temporanee”.
Quindi l’opera stagionale montata per un periodo minor a 180 gg all’anno ma rimontata per lo stesso periodo negli anni successivi a quale titolo edilizio è soggetta?
Grazie

Lo dicevano chiaramente le stesse due sentenze che hai citato:

L’art. 3, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, nell’elencare gli «interventi di nuova costruzione» – la cui realizzazione, a norma dell’art. 10, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001, presuppone il «permesso di costruire», e, in mancanza di questo, costituisce reato a norma dell’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. cit. – include tra gli stessi, alla lett. e.5), «l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore».

(Attenzione che il testo della suddetta norma è stato poi modificato dalla legge 120/2020)

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Eppure un docente mi ha detto il contrario, sostenendo che le due sentenze facevano riferimento al 380 non ancora aggiornato dalla L 120/2020 … e probabilmente c’è contrasto anche nella giurisprudenza. C è chi oggi sostiene che le opere stagionali rimontate ogni anno sono edilizia libera…io non sono per questa tesi.
Grazie comunque della vostra opinione.

Certo, l’avevo evidenziato nella mia risposta: “Attenzione che il testo della suddetta norma è stato poi modificato dalla legge 120/2020”.

Altro importante elemento di valutazione è la disposizione contenuta nella lett. e-bis) del comma 1 dell’art. 6 (relativo all’attività edilizia libera), nel testo in vigore dal 17 luglio 2020 che la sentenza della Corte di Cassazione mostra di conoscere.

Poi tutto dipende anche dalla tipologia delle opere in questione nel caso specifico.