Gradirei gentilmente una risposta al quesito che andrò a fare.
La vigente normativa in materia di carico e scarico di merci stabilisce che al di fuori dell’orario indicato dal pannello, la sosta deve intendersi comunque consentita senza limitazioni, salvo diversa segnalazione. Leggo su una circolare: Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, giova osservare che il colore giallo previsto dall’art. 149, comma 3, lettera c), e comma 4, del Regolamento C.D.S., si riferisce unicamente agli stalli di sosta riservati a particolari categorie di veicoli, indicate esclusivamente dall’art. 7, comma 1, lettera d), del Codice.
Per gli spazi destinati ai veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose , ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera g), del Codice, potrà essere utilizzato il colore bianco o, se del caso, quello azzurro, qualora si intenda subordinare la sosta, al di fuori degli orari stabiliti per il carico e lo scarico, al pagamento di una somma, ai sensi dell’art. 7, comma1, lettera f) del Codice.
Se in un esercizio viene effettuato il carico e scarico sia di merci che di cose, lo stallo deve essere delimitato sia da strisce gialle che bianche? E come)?
Non riesco ad interpretare bene detta disposizione.
Siccome dobbiamo procedere al rilascio di una autorizzazione per uno stallo di carico e scarico, sia di merci che di cose, potreste farmi un esempio relativo alla segnaletica orizzontale e verticale per il caso in parola?
Grazie Infinite, e carissimi saluti.
La direttiva ministeriale che citi dovrebbe risalire al 14/3/2007 e deve essere contestualizzata con il testo del CdS vigente in quel periodo.
In particolare, in quel momento l’art. 7 comma 1 prevedeva che con ordinanza del sindaco nei centri abitati si poteva:
- alla lettera d): «riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’ art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;»
- alla lettera g): «prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;»
Dal 24/6/2017 è poi entrata in vigore una modifica della lettera g), che diventava: «prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell’articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose;»
Evidentemente questa limitazione agli spazi di sosta carico/scarico riservati ai soli veicoli di categoria N ( cioè solo ai veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote) non è piaciuta e ha creato diversi problemi.
Così, è stata modificata anche la lettera d) del medesimo articolo 7, che dal 11/9/2021 recita: «riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari:
- dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;
- dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all’articolo 381, comma 2, del regolamento;
- dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»;
- dei veicoli elettrici;
- dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite*;*
- dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
- dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite;».
Ovviamente, tanto per complicare le cose, è rimasto tuttora in vigore anche il disposto della lettera g), che allo stato è perfettamente inutile…
Qualcuno ha anche cercato di precisare la differenza tra “cose” e “merci”: la “merce” sarebbe ogni bene materiale subordinato a documento di trasporto e trasportato per finalità commerciali, mentre per “cosa” si dovrebbe intendere qualsiasi bene materiale anche di privato possesso, non soggetto alle disposizioni della filiera commerciale.
Questa distinzione non convince affatto, a me pare che il CdS utilizzi indifferentemente uno o l’altro termine come sinonimi. Tanto per fare un esempio: l’art. 47 classifica i veicoli di categoria N come “veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote”, mentre l’art. 54 distingue gli autocarri come “veicoli destinati al trasporto di cose”. La stessa nuova lettera g) del primo comma dell’art. 7, che vuole riservare spazi per i soli veicoli di categoria N, parla di “carico e scarico di cose”.
Sinceramente non so dove la direttiva in questione fosse andata a prendere l’affermazione che «il colore giallo previsto dall’art. 149, comma 3, lettera c), e comma 4, del Regolamento, si riferisce unicamente agli stalli di sosta riservati a particolari categorie di veicoli, indicate esclusivamente dall’art. 7, comma 1, lettera d), del Codice. Per gli spazi destinati ai veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera g), del Codice, potrà essere utilizzato il colore bianco o, se del caso, quello azzurro, qualora si intenda subordinare la sosta, al di fuori degli orari stabiliti per il carico e lo scarico, al pagamento di una somma, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera f) del Codice.»
A me risulta che l’art. 149, comma 3, del Regolamento CdS non sia mai cambiato ed abbia sempre previsto che:
«I colori delle strisce di delimitazione degli stalli di sosta sono:
a) bianco per gli stalli di sosta non a pagamento;
b) azzurro per gli stalli di sosta a pagamento;
c) giallo per gli stalli di sosta riservati».
Lo farei giallo e non ci penserei più.