Gradirei gentilmente una risposta al quesito che andrò a fare.
La vigente normativa in materia di carico e scarico di merci stabilisce che al di fuori dell’orario indicato dal pannello, la sosta deve intendersi comunque consentita senza limitazioni, salvo diversa segnalazione. Leggo su una circolare: Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, giova osservare che il colore giallo previsto dall’art. 149, comma 3, lettera c), e comma 4, del Regolamento C.D.S., si riferisce unicamente agli stalli di sosta riservati a particolari categorie di veicoli, indicate esclusivamente dall’art. 7, comma 1, lettera d), del Codice.
Per gli spazi destinati ai veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose , ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera g), del Codice, potrà essere utilizzato il colore bianco o, se del caso, quello azzurro, qualora si intenda subordinare la sosta, al di fuori degli orari stabiliti per il carico e lo scarico, al pagamento di una somma, ai sensi dell’art. 7, comma1, lettera f) del Codice.
Se in un esercizio viene effettuato il carico e scarico sia di merci che di cose, lo stallo deve essere delimitato sia da strisce gialle che bianche? E come)?
Non riesco ad interpretare bene detta disposizione.
Siccome dobbiamo procedere al rilascio di una autorizzazione per uno stallo di carico e scarico, sia di merci che di cose, potreste farmi un esempio relativo alla segnaletica orizzontale e verticale per il caso in parola?
Grazie Infinite, e carissimi saluti.
La direttiva ministeriale che citi dovrebbe risalire al 14/3/2007 e deve essere contestualizzata con il testo del CdS vigente in quel periodo.
In particolare, in quel momento l’art. 7 comma 1 prevedeva che con ordinanza del sindaco nei centri abitati si poteva:
- alla lettera d): «riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’ art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;»
- alla lettera g): «prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;»
Dal 24/6/2017 è poi entrata in vigore una modifica della lettera g), che diventava: «prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell’articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose;»
Evidentemente questa limitazione agli spazi di sosta carico/scarico riservati ai soli veicoli di categoria N ( cioè solo ai veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote) non è piaciuta e ha creato diversi problemi.
Così, è stata modificata anche la lettera d) del medesimo articolo 7, che dal 11/9/2021 recita: «riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari:
- dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;
- dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all’articolo 381, comma 2, del regolamento;
- dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»;
- dei veicoli elettrici;
- dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite*;*
- dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
- dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite;».
Ovviamente, tanto per complicare le cose, è rimasto tuttora in vigore anche il disposto della lettera g), che allo stato è perfettamente inutile…
Qualcuno ha anche cercato di precisare la differenza tra “cose” e “merci”: la “merce” sarebbe ogni bene materiale subordinato a documento di trasporto e trasportato per finalità commerciali, mentre per “cosa” si dovrebbe intendere qualsiasi bene materiale anche di privato possesso, non soggetto alle disposizioni della filiera commerciale.
Questa distinzione non convince affatto, a me pare che il CdS utilizzi indifferentemente uno o l’altro termine come sinonimi. Tanto per fare un esempio: l’art. 47 classifica i veicoli di categoria N come “veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote”, mentre l’art. 54 distingue gli autocarri come “veicoli destinati al trasporto di cose”. La stessa nuova lettera g) del primo comma dell’art. 7, che vuole riservare spazi per i soli veicoli di categoria N, parla di “carico e scarico di cose”.
Sinceramente non so dove la direttiva in questione fosse andata a prendere l’affermazione che «il colore giallo previsto dall’art. 149, comma 3, lettera c), e comma 4, del Regolamento, si riferisce unicamente agli stalli di sosta riservati a particolari categorie di veicoli, indicate esclusivamente dall’art. 7, comma 1, lettera d), del Codice. Per gli spazi destinati ai veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera g), del Codice, potrà essere utilizzato il colore bianco o, se del caso, quello azzurro, qualora si intenda subordinare la sosta, al di fuori degli orari stabiliti per il carico e lo scarico, al pagamento di una somma, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera f) del Codice.»
A me risulta che l’art. 149, comma 3, del Regolamento CdS non sia mai cambiato ed abbia sempre previsto che:
«I colori delle strisce di delimitazione degli stalli di sosta sono:
a) bianco per gli stalli di sosta non a pagamento;
b) azzurro per gli stalli di sosta a pagamento;
c) giallo per gli stalli di sosta riservati».
Lo farei giallo e non ci penserei più.
L’art. 149 del regolamento si riferisce a STALLI RISERVATI, e questi sono specificati sia nell’art. 7 comma 1 lettera d), sia nell’art. 120 del regolamento commi 2 e 3:, e si tratta di stalli riservati a disabili, mezzi di pronto soccorso, veicoli appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, alla polizia municipale e ad altri servizi di pubblico interesse e di soccorso, limitatamente alle aree limitrofe le rispettive sedi e per la superficie strettamente indispensabile. Per tutti questi citati, le strisce di delimitazione devono essere gialle. Per quanto riguarda la segnaletica verticale, per i primi due si utilizza il segnale fig. II 79/a e II 79/b, per gli altri, la fig. II 79/c. A questi si aggiunga lo stallo definito dal decreto del MIMS 7 aprile 2022, cioè un ulteriore stallo di sosta riservato, il c.d. “parcheggio rosa”, che comunque riguarda una normativa monca, estendendone l’impiego della fig. II 79/c. Come si può notare in questi due commi dell’art. 120 reg. non è citato il caso di uno “stallo riservato per operazioni di carico scarico”, proprio perché non esiste. L’art. 7 comma 1/g, nell’attuale lettura, infatti parla di “prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N ai sensi della lettera c) del comma 2 dell’articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di MERCI”. Riservare spazi, non significa istituire stalli riservati, bensì individuare, tra le aree destinate a parcheggio o comunque utilizzabili per la sosta, degli “spazi”, che, negli orari prescritti siamo utilizzabili SOLO per operazioni di carico – scarico MERCI.
Saltando il passaggio delle modifiche 2021, che avevano creato tanta confusione. Esaminiamo, quindi, l’attuale normativa con le modifiche apportate all’art. 7 CdS dalla LEGGE 25 novembre 2024 , n. 177, pubblicata in G.U. Numero 280 del 29 novembre 2024, in vigore dal 14/128/2024: Art. 23. Modifiche al codice della strada in materia di disciplina della sosta
art. 7: “ comma 1*. “ Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:”* … lettera d): “riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari”: … … punto 5): “dei veicoli, per la salita e la discesa dei passeggeri o per il carico e lo scarico delle COSE, in prossimità di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, capilinea del trasporto pubblico e altri luoghi di interscambio o di attrazione di flussi rilevanti”*; lettera g): ”PRESCRIVERE ORARI E RISERVARE SPAZI PER I VEICOLI DI CATEGORIA N, AI SENSI DELLA LETTERA C) DEL COMMA 2 DELL’ARTICOLO 47, UTILIZZATI PER IL CARICO E LO SCARICO DI MERCI” .
Tralasciamo la modifica della lettera d che si riferisce a luoghi particolari,
Come si può notare la questione deve essere messa in questi termini:
La necessità di prescrivere orari, nasce dall’esigenza di evitare che transitino e stazionino mezzi pesanti nelle ore in cui vi sono i maggiori volumi di traffico, e quindi evitare che si creino ingorghi o intralci sia elle operazioni stesse, sia alla normale circolazione veicolare;
Gli “spazi” vanno individuati in quelle aree già organizzate a parcheggio, che in quegli orari possono essere utilizzati SOLO per operazioni di carico o scarico di MERCI, mentre al di fuori di quelli tali spazi sono disponibili alla generalità degli autoveicoli, indipendentemente dalla categoria;
Gli spazi sono destinati ai veicoli di categoria N, ossia “veicoli a motore destinati al trasporto di MERCI, aventi almeno quattro ruote”.
Dunque gli spazi in questione NON sono a disposizione degli esercizi commerciali, bensì di quei soggetti che svolgono attività di logistica nella distribuzione di beni destinati al consumo presso gli esercizi commerciali, se effettuati con veicoli immatricolati cat. N. Quindi, come ho inteso evidenziare, si tratta esclusivamente di carico o scarico di MERCI, NON genericamente di “COSE”.
Per il resto nulla è cambiato, non sono state apportate modifiche al regolamento. Quindi per quanto riguarda la segnaletica , vale ancora quanto riportato nella direttiva 777, sopra citata, ossia segnale verticale II 76, debitamente integrato, e segnaletica orizzontale realizzata con strisce bianche o blu se trattasi di parcheggio a pagamento.
Aggiungo due note importanti:
Lo stallo non necessita di tracciatura di pittogramma con l’omino e carrello, in quanto non si tratta di un parcheggio riservato;
È superflua la limitazione temporale (fig. II 172). Il parcheggio è utilizzabile solo de veicoli che trasportano merci, per la distribuzione di beni. Chi svolge tale attività normalmente dispone di una tabella di marcia, quindi non staziona nello stallo se non per lo spazio strettamente necessario, salvo brevissimi convenevoli. Oltretutto non è consentita la sosta inoperosa in tale spazio.
Questo ragionamento non mi convince…: riservare spazi non significa istituire stalli riservati?
Perché, quando il legislatore scrive sotto la lett. d) del primo comma dell’art. 7 “riservare limitati spazi alla sosta a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari”, noi intendiamo l’istituzione di stalli riservati anche se è previsto che la sosta “riservata” possa essere temporanea e limitata anche solo a determinati orari, e invece quando scrive sotto la lett. g) “prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N” noi non dovremmo intendere l’istituzione di stalli riservati?
IO intertenevo dire che “riservare spazi” non significa NECESSARIAMENTE creare stalli ad hoc. Quello a cui fai riferimento è contenuto nella lettera d), che si riferisce ai parcheggi riservati.
Bisogna tenere conto della scrittura originaria dell’art. 7 comma 1 d: “riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea”. Questi trovano riferimento nell’art. 120 del regolamento come ho specificato più sopra. A chiarimento di ciò viene in soccorso il contenuto della direttiva del 2006 che specifica che “… il colore giallo previsto dall’art. 149, comma 3, lettera c), e comma 4, del Regolamento, si riferisce unicamente agli stalli di sosta riservati a particolari categorie di veicoli, indicate esclusivamente dall’art. 7, comma 1, lettera d), del Codice”.
Le modifiche del 2021 avevano generato confusione proprio per questo passaggio, poiché si era creato un doppione circa gli spazi da destinare a carico . scarico. Mentre ora con le ultime modifiche, si è risolto in parte il problema, visto che quanto indicato nella lettera d) punto 5 si riferisce luoghi particolari ben definiti o definibili in analogia, ma non riguarda la normale circola zion nei centri abitati, dove l’attività di carico- scarico, legata alla logistica, deve coordinarsi con le altre esigenze della circolazione. Se preferisci chiamarli stalli riservati, non ho nulla in contrario, ma questi devono essere delimitati con strisce di colore bianco (o blu), come ha chiarito la direttiva sopra citata, e il segnale verticale deve essere il II 76 debitamente integrato, giacché il II 79/c sarebbe privo di significato in quell’ambito.
Per quanto riguarda invece gli spazi di cui alla lettera d/5, questi devono essere delimitati con colore giallo, ma per quanto riguarda il segnale verticale questo non è ancora stato definito, e bisogna ancora capire come funzioneranno questi spazi.
Per quanto riguarda l’attività di carico - scarico di “merci” (non più “cose”, secondo le più recenti modifiche), gli spazi all’uopo destinati, non sono oggetto di autorizzazione, come ad esempio per il passo carrabile. Infatti l’art. 7 comma 1 lettera g, stabilisce che il comune può, con ordinanza, prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli (di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell’articolo 47) utilizzati per il carico e lo scarico di *MERCI". Questo non significa che non si debbano prendere in considerazione le richieste dei commercianti, ma la questione deve essere vista in un ambito più vasto, infatti, come più volte chiarito da parte del MIT, l’istituzione di un’area di carico/scarico di merci può
essere consentito se sussiste una condizione preminente di interesse pubblico, che configuri il soddisfacimento di un pubblico interesse.
Come ho già specificato in un altro commento, il passaggio in cui si dice "riservare spazi ", in questo contesto non deve essere inteso come creare appositi stalli riservati, ma individuare quegli spazi, possibilmente nelle aree di parcheggio già esistenti, oppure in luoghi in cui non è vietata la sosta, e destinarli a questo tipo di operazioni. Dunque la destinazione di quegli spazi è diretta all’attività di carico - scarico di merci, e quindi fruibili solo a soggetti che operano nel campo della logistica, sia che si tratti di approvvigionamento di merci presso gli esercizi commerciali o artigianali, sia che si tratti di beni, e quindi merci, acquistati da remoto, online o per posta ecc. da privati, questo potrebbe essere esteso anche alla distribuzione di cibi ecc., l’importante è l’uso di veicoli categoria N.
Dunque lo stallo non è a disposizione esclusiva del singolo esercente, ma ai soggetti impegnati nella consegna delle merci nelle vicinanze dello spazio così realizzato.
Veniamo ora al tipo di segnaletica. La direttiva 777, che ho visto citata più volte, non deve essere considerata come un parere a sé stante e quindi sganciata dalla normativa, perché è. essa stessa normativa. Infatti se prendiamo l’art. 45 del CdS, comma 1, andremo a leggere: “Sono vietati la fabbricazione e l’impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto”. Quindi la direttiva 777 del 2006, sopra citata, per quanto riguarda la CORRETTA ed uniforme applicazione DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione, è LEGGE. Dunque il segnale verticale da utilizzare è il II 76 (ossia il quadrato di colore blu con la P grossa), e le strisce devono essere di colore bianco o blu se trattasi di parcheggio a pagamento.
Come si è già osservato le modifiche introdotte nel 2021, hanno creato molta confusione, con quella lettera g punto 5, in cui si prospettava un doppione normativo riguardo gli stalli per carico scarico, distinguendo merci da una parte e cose dall’altra. Se è vero che le merci possono essere considerate cose, non è altrettanto vero che le cose siamo sinonimo di merce. Il termine “merce” deve essere inteso come un sottoinsieme dell’insieme più grande di “cose”. Le ultime modifiche introdotte con LEGGE 25 novembre 2024 , n. 177, pubblicata in G.U. Numero 280 del 29 novembre 2024, in vigore dal 14/128/2024, hanno sostituito nella lettera g, come già formulata nel 2021, la parola “COSE”, con la parola “MERCI”, mentre il termine cose è stato trasferito nella lettera d) punto 5 del comma 1, che, con la nuova formulazione, prende tutt’altra piega, e necessita sicuramente di ulteriori chiarimenti, specialmente per definire il segnale verticale da usare.
Per quanto riguarda il modo di affrontare la questione del carico - scarico nei centri abitati, i Comuni dovrebbero operare in modo tale da contemperare le esigenze legate alla distribuzione delle merci alle esigenze della circolazione, individuando gli orari più idonei allo svolgimento di tali attività, eventualmente diversificando per zone, in funzione dei vari fattori che determinano più o meno la necessità di appositi spazi.