Stand Still e D.L.77/2021 // Irregolarità fiscale

Buongiorno,

  1. non ho ben capito la non applicabilità dello stand still con l’entrata in vigore del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021. In particolare non ho capito se ci sono ulteriori ipotesi di non applicabilità rispetto a quelle previste dall’art. 32 co.10 del D.Lgs 50/2016. Ci sono casi ulteriori introdotti dal D.L. 77/2021 per i quali non si applicherebbe lo stand still ?
  2. Il limite sopra il quale è rilevante l’irregolarità fiscale, accertata dall’Agenzia delle Entrate è rimasto di 5000 euro ?

Grazie

DL 77/2021: iene prevista l’eliminazione della clausola “stand still” per tutti i contratti stipulati grazie ai finanziamenti del PNRR. Il contratto diviene quindi efficace dopo la sua stipulazione.

IRREGOLARITA’ FISCALE:
La Legge 205/2017 ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

Il servizio Verifica inadempimenti consente alle Pubbliche amministrazioni di ottemperare all’obbligo stabilito dall’art. 48-bis D.P.R. n.602/73 di verificare, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all’Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Decreto Legge n. 137/2020
Il DL n. 137/2020 (“Decreto Ristori”) recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha modificato l’art. 19 del DPR n. 602/73, stabilendo che non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell’articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di dilazione (art. 19, comma 1- quater 1, del DPR n. 602 del 1973 modificato dall’art. 13 decies, comma 1-quater del DL n. 137 del 2020).
REGOLARITA’ FISCALE:
a) di violazioni gravi, ossia di debiti nei confronti del fisco di importo superiore ad Euro 5.000,00;
b) di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;
c) di violazioni fiscali accertate in modo definitivo e quindi o con pronuncia giurisdizionale passata in giudicato o mediante provvedimenti amministrativi ormai definitivi per decorso del termine di impugnazione.

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