Salve, ad oggi un ordinanza di chiusura di una scuola (da oggi fino al 7 gennaio 2021 che è pure ad oggi oltre lo “stato di emergenza”) ai sensi del Decreto Legge 23/2/2020 n. 6 ,abrogato naturalmente dal Dl 19/2021 convertito in legge in cui art 3 comma 2 diceva
“I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali ((e regionali)), ne’ eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.”
abrogata dal DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 poi convertito si possono ancora fare? il DL 111/2021 convertito in legge ribadisce che l’ordinanza è solo per la zona rossa e solo su parere delle autorità sanitaria in presenza di focolai quindi : si possono fare senza parere del dipartimento di Prevenzione dell’ASL che francamente non vede motivi di chiudere quella determinata scuola?
Senza parere ASL una ordinanza per motivi sanitari è di dubbia legittimità salvi casi urgentissimi ed eccezionali