Buonasera Vinx,
per rispondere al quesito occorre partire dal disposto dell’art.114, comma 2, Cost., che recita che :
“I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.”
In particolare, nel nuovo quadro costituzionale lo statuto comunale ( su ricorda che il Comune è un ente locale a differenza della Regione che è un ente autonomo territoriale) si configura, come la dottrina è generalmente orientata a ritenere, quale atto formalmente amministrativo, ma sostanzialmente quale atto normativo atipico, con caratteristiche specifiche, di rango paraprimario o subprimario, posto in posizione di primazia rispetto alle fonti secondarie dei regolamenti e al di sotto delle leggi di principio, in quanto diretto a fissare le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente ed a porre i criteri generali per il suo funzionamento, da svilupparsi in sede regolamentare.
Lo Statuto comunale viene approvato dal Consiglio, così come disposto dall’ art. 6 del TUEL (Testo unico degli enti locali, d.lgs. 267/00).
Per ulteriori approfondimenti vedi :
https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/documentazione/informazioni-sugli-statuti-degli-enti-locali
Inoltre: Lexitalia.it - Luigi Oliveri
Per quanto concerne lo Statuto regionale viene in rilievo l’ art. 123 Cost., che recita che :
“Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.”.
Quindi abbiamo una prima pubblicazione sul BUR a scopo notiziale a cui segue la possibilità di impugnazione da parte del Governo entro i 30 gg successivi o la proposizione di referendum statutario entro 3 mesi. Solo decorsi questi ultimi vi è la promulgazione e l’ entrata in vigore a seguito di pubblicazione sul sempre BUR.
Tieni conto delle differenze con le regioni a Statuto Speciale, per le quali viene in rilievo l’ art. 116, comma 1, Cost. (“Il Friuli Venezia Giulia , la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.”).
Dunque, la collocazione tra le fonti è pari a quella delle leggi costituzionali essendo tali statuti approvati con legge costituzionale, mentre quelli delle regioni a statuto speciale con legge regionale c.d. rinforzata.
Spero di aver chiarito il dubbio.
Simona