Statuto e d.lgs. 165/2001

Buongiorno,
studio per la Regione Friuli Venezia Giulia, a statuto speciale. Posto che ad essa si applicato i principi del dl.gsl 165/2001, le norme fondamentali di riforma economico-sociale, e ferma la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile… come individuo cosa si applica del d.lgs. 165? In particolare il dubbio mi è venuto riscontrando la mancata previsione, nell’ordinamento FVG, di una norma che preveda la revoca dei dirigenti in caso di mancata osservanza delle direttive o mancato raggiungimento degli obiettivi, ma poi lo spettro della questione mi si è ampliato a 360 gradi.
Ringrazio molto
Ilaria

Buongiorno Ilaria.

Il quesito da te posto é stato oggetto di una recente pronuncia della Corte Costituzionale, che ha chiarito che la disciplina del rapporto di impiego alle dipendenze della Regione e i profili relativi al trattamento economico del personale pubblico privatizzato vengono ricondotti alla materia dell’«ordinamento civile», di competenza esclusiva del legislatore nazionale.

In tale materia il legislatore fissa principi che «costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati e, come tali si impongono anche alle Regioni a statuto speciale (Corte Cost. sentenza n. 189 del 2007).

In occasione del giudizio sulla costituzionalità di una legge proprio della regione autonoma Friuli Venezia-Giulia , per la quale concorri, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 81/2019 chiarisce l’ambito della competenza statale in materia di lavoro pubblico, che si estende anche ai lavoratori delle Regioni Autonome .

Ne consiglio la lettura al Link che allego :

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=81

Buono studio

Simona

1 Mi Piace

Buongiorno
ringrazio di cuore per la risposta. Mi rimane però un po’ il dubbio sugli ulteriori profili del 165, quale appunto l’art. 21 sui casi di revoca del dirigente… con quale criterio devo ritenerlo applicabile? In quanto costituente principio fondamentale dell’ordinamento? Opto per l’applicabilità perchè trovo che nel caso di specie si verifichi un problema di lacuna normativa, ma non riesco a giustificarne adeguatamente la motivazione.

ringrazio ancora moltissimo per l’attenzione e mi scuso per la puntigliosità
grazie
Ilaria

Gentile Alessandra,

Consiglio la lettura del CCRL comparto dirigenti, in particolare gli artt. 24, 25, 26.

Per agevolarti nella comprensione della tematica della revoca, allego il testo.

Consiglio inoltre di verificare scaricando direttamente dal sito della Regione Friuli Venezia Giulia i provvedimenti di incarico, dove troverà (nel preambolo) i riferimenti normativi e contrattuali per una migliore interpretazione della materia, suffragata da esempi concreti.

Buono studio

Simona CCRLx20Dirigentix202002-2005 (2).pdf (167,7 KB)

1 Mi Piace