Buongiorno,
nel “vecchio” codice, per la forma della stipula dei contratti, era esplicitato all’art. 32 c. 14 che “in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio”.
Ma l’attuale art. 18 del “nuovo” codice, non specifica l’importo sotto il quale utilizzare lettere commerciali: pertanto è da assumere che per qualsiasi procedura negoziata o affidamento diretto, sotto le soglie all’art. 50 c. 1 lett. a) e b), è possibile utilizzare lettera commerciale?
Nel caso, come si concilia la questione imposta di bollo di cui all’allegato I.4?
Grazie