Stipula del contratto sotto condizione sospensiva nel dlgs 36/2023

Salve, nel nuovo codice dei contratti, in riferimento alle richieste di verifiche dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nel caso in cui non sono state fornite tutte le risposte da parte degli Enti certificatori è possibile procedere alla stipula del contratto sotto condizione sospensiva risolutiva fino al rilascio della documentazione mancante?

Salve, applicando letteralmente il contenuto del nuovo codice, questa opzione non è esercitabile. Diciamo che non è più prevista l’aggiudicazione efficacia postuma, quindi dal momento in cui si aggiudica si deve procedere alla stipula.

Poi tutto dipende dall’importo, perché ricorso sempre l’utilizzo del FVOE.

Vincenzo

Gentile Vincenzo, se ho capito bene per gli affidamenti diretti la stipula del contratto è subordinata al controllo dei requisiti. Dopo la determina di affidamento si procede al controllo dei requisiti. Una volta ultimata questa fase si può procedere alla stipula del contratto?

Esatto, non si applica termine dilatorio in tutte le procedure sottosoglia.

Vincenzo

Grazie mille Vincenzo. Se ho compreso bene, nel nuovo Codice dei Contratti, il controllo dei requisiti è a campione. Quindi nella maggior parte degli affidamenti diretti è giusto procedere adozione determina e stipula del contratto?

ATTENZIONE!!! Il controllo a campione SOLO per affidamenti diretti di importo pari o inferiore ai 40.000 €, superata tale soglia, non si può utilizzare la disposizione in oggetto(art.52 comma 1). Quindi se l’affidamento diretto supera tale soglia, occorre applicare le regole “normali” in merito ai requisiti, quindi no autodichiarazione ma DGUE, no controlli a campione ma controlli mirati pre-stipula del contratto.

Sotto i 40 mila, occorre comunque far compilare una dichiarazione all’O.E. da consegnare in sede di presentazione offerta o preventivo, darne atto nel provvedimento e poi stipula.

Vincenzo

Grazie mille Vincenzo!

Gentile Vincenzo, i controlli a campione possono essere effettuati anche dopo la stipula del contratto e l’esecuzione del servizio o l’effettuazine della fornitura?

Buongiorno @paoloa14 l’indicazione deve essere contenuta nel regolamento dell’ente, ma vista la ratio di questa disposizione, sicuramente il range è fissato tra il periodo successivo alla stipula ed entro la sua conclusione.

Vincenzo

Grazie mille VIncenzo!

Bun pomeriggio Dott. Giangreco, perdoni la digressione, vorrei un suo parere in merito al combinato disposto degli artt. 18 comma 2 e 55 comma 1 del D.Lgs 36/2023 laddove affermano (anche se in contesti applicativi diversi) che il contratto debba essere stipulato rispettivamente entro 60 e 30 gg dall’aggiudicazione.

Buonasera @ale99x il primo è un riferimento generale che trova applicazione nei contratti soprasoglia, mentre la seconda disposizione si applica solo ai contratti sottosoglia.
Se si osserva la struttura del nuovo codice, l’articolo 18 è collocato nella parte I (dei principi) del libro I, mentre l’articolo 55 è collocato nella parte I (DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE) del libro II.

Per concludere e provare a rendere più semplice l’argomento trattato, immagini di avere una norma generale(art.18) ed una norma speciale(art.55) quindi lex specialis derogat generali.

Vincenzo

perfetto grazie mille per la professionalità e la celerità

Gentile Vincenzo, quale atto prevale nel disciplinare un rapporto di un assegno di ricerca nel caso in cui il bando di concorso per il relativo conferimento prevede un importo annuo di euro xxx rinnovabile mentre è il contratto all’assegnista prevede già una durata triennale?Considerato che un contratto pluriennale impedisce una corretta valutazione dell’attività dell’assegnista, che in caso di valutazione negativa, potrebbe farsi scudo di un contratto non conforme al Bando

Gentile Vincenzo, mi perdoni se ritorno sull’argomento. Ho ancora dei dubbi.
A) In caso di controllo a campione per un affidamento, da eseguire urgentemente, inferiore ai 40.000 euro va bene, il seguente iter?

  1. determina di affidamento;
  2. Inizio verifica dei requisiti del controllo a campione;
  3. Esecuzione d’urgenza del servizio;
  4. completamento della verifica dei requisiti;
  5. Stipula del contratto.
    B) in caso di esecuzione d’urgenza, considerato che è stata già adottata la determina di affidamento, occorre adottare un atto apposito o rettificare la precedente determina?
    C) per la stipula del contratto devo aspettare gli esiti positivi degli enti certificatori oppure c’è un termine da rispettare?
    D) in casi di controllo a campione, a sorteggio, alla fine ad es. di un trimestre, in caso che è stata acquisita la dichiarazione da parte dell’OE del possesso dei requisiti , è stato già stipulato il contratto, il servizio è stato eseguito ed è stato certificato con esito negativo il possesso dei requisiti, come si procede?

Il punto 2 e 3 vanno invertiti, perché se vuoi verificare i requisiti, la verifica andrebbe inserita nel punto 1 ancor prima di affidare.

Ricapitolando:
Affidamento con esecuzione d’urgenza e stipula contratto con clausola risolutiva, verifica requisiti. In caso di esito negativo dei controlli, risoluzione del contratto con apposita determina.

Vincenzo

Grazie mille per la sua disponibilità e pazienza. mi perdoni se la disturbo con ulteriori quesiti:

  1. considerato che con la determina di affidamento non ho indicato l’esecuzione d’urgenza occorre un apposito atto, rettifica della determina oppure posso inserire nel contratto la clausola risolutiva dal momento che si procede d’urgenza?
  2. se l’ente certificatore non invia l’esito della richiesta del controllo è possibile stipulare il contratto con clausola risolutiva?
  3. in caso di affidamento sottoposto a controllo a campione con adozione della relativa determina, stipula del contratto con il servizio già eseguito, in caso di esito negativo di un controllo, come si procede?
  1. può redigere una lettera di avvio esecuzione, simile ad lettera di consegna lavori.

  2. non è previsto nel nuovo codice, ma se realmente si ha la necessità di avviare d’urgenza, consiglio vivamente di inserire una clausola.

  3. non hai molte soluzioni, se non la segnalazione ad ANAC e l’eventuali conseguenze da false dichiarazioni previste dal DPR 445

Vincenzo

Grazie di cuore. Buona settimana e buon lavoro

Gentile Vincenzo,
l’ente in cui presto servizio ha adottato un regolamento interno per le verifiche dei requisiti suddiviso su tre fasce:
A. per affidamento di importo inferiore a € 5.000 (IVA esclusa) verranno effettuati i seguenti controlli:
a. Consultazione del casellario ANAC;
b. Verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
c. Verifica dei requisiti speciali;
d. Verifica della documentazione richiesta, con la richiesta di preventivo o (documento equivalente, all’operatore economico

B. per affidamento di importo tra € 5.000,00 e € 20.000,00 euro (IVA esclusa) verranno effettuati i seguenti controlli in particolare, di tutti quelli indicati al punto A (a, b, c, d) + i seguenti (e,f.g)
e. Richiesta alla Procura di Chieti del certificato del casellario giudiziale;
f. Richiesta all’Agenzia delle Entrate competente per Territorio, in relazione alla sede dell’operatore economico, relativa all’assenza di violazioni gravi anche non definitivamente accertate;
g. Richiesta del Documento di verifica AutocertificazioneImpresa, da effettuare telematicamente sul sito Verifiche PA;

C. per affidamento di importo tra € 20.000,00 e € 40.000,00 euro (IVA esclusa) verranno effettuati i seguenti controlli in particolare, di tutti quelli indicati al punto A (a, b,c,d) e B (e,f,g) + i seguenti
h. Richiesta ai servizi di collocamento mirato territorialmente competente per verifica rispetto degli obblighi di assunzione dei disabili di cui alla legge 68/1999;
i. Richiesta del relativo certificato di assenza di sanzioni amministrative alla Procura della Repubblica di Chieti.

E’ possibile rettificarlo nell’ottica di semplificazione e principio di risultato come di seguito rappresentato?

A.per affidamento di importo inferiore a € 5.000 (IVA esclusa) verranno effettuati i seguenti controlli:
j. Consultazione del casellario ANAC;
k. Verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

B. per affidamento di importo tra € 5.000,00 e € 20.000,00 euro (IVA esclusa) verranno effettuati i seguenti controlli in particolare, di tutti quelli indicati al punto A (a, b, c, d) + i seguenti (e,f.g)
l. Richiesta alla Procura di Chieti del certificato del casellario giudiziale;
m. Richiesta del Documento di verifica AutocertificazioneImpresa, da effettuare telematicamente sul sito Verifiche PA;

C. per affidamento di importo tra € 20.000,00 e € 40.000,00 euro (IVA esclusa) verranno effettuati i seguenti controlli in particolare, di tutti quelli indicati al punto A (a, b,c,d) e B (e,f,g) + i seguenti
n. Richiesta ai servizi di collocamento mirato territorialmente competente per verifica rispetto degli obblighi di assunzione dei disabili di cui alla legge 68/1999;
o. Richiesta del relativo certificato di assenza di sanzioni amministrative alla Procura della Repubblica di Chieti.
p. Richiesta all’Agenzia delle Entrate competente per Territorio, in relazione alla sede dell’operatore economico, relativa all’assenza di violazioni gravi anche non definitivamente accertate;
Grazie