A partire dal 4 gennaio scorso i ricorsi tributari di valore fino a 50mila euro non devono più contenere la proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. A chiudere il dibattito degli ultimi giorni relativo alla decorrenza dell’abrogazione dell’istituto, disposta con l’articolo 2, comma 3, del Dlgs 220/2023, è il direttore generale del Dipartimento giustizia tributaria del ministero dell’Economia Fiorenzo Sirianni. A ciò si aggiunga che sono in corso di elaborazione apposite e specifiche direttive in ordine alle nuove disposizioni in materia di esercizio del potere di autotutela tributaria introdotte dal Dlgs 219/2023. Con la prima direttiva dell’anno è stato comunicato che l’abrogazione della mediazione «decorre dalla data di entrata in vigore» del «decreto, ossia dal 4.01.2024». Pertanto,si aggiunge, «tenuto conto che l’abrogazione in argomento involge anche la procedura di reclamo e mediazione del contributo unificato tributario, gli inviti al pagamento del Cut di valore pari o inferiore a 50mila euro, notificati da questi uffici di segreteria dalla data del 4 gennaio 2024, non saranno più soggetti alla procedura di reclamo».