Struttura ricettiva e contratti vuoto per pieno (Toscana)

Buongiorno, il titolare di una struttura ricettiva, in particolare un ostello, ha stipulato un contratto vuoto per pieno per la totalità della struttura, che di fatto non è più accessibile per altri turisti. Vorrei capire se è regolare e se debba essere fatta una sospensione dell’attività al Suap o comunque una comunicazione. Grazie

Che dire… l’ostello una struttura per l’ospitalità collettiva e., come tale, è gestito al di fuori dei normali canali commerciali. Non è un pubblico esercizio vero e proprio. Infatti, nel caso di gestione da parte di associazioni, l’attività può essere esercitata solo nei confronti degli associati.

In altre parole, la vedi dura applicare l’art. 187 del Reg. TULPS.

Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.

L’eventuale violazione, ai sensi dell’art. 221-bis, comma 1 del TULPS, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 516,00 a euro 3.096,00.

Resta da vedere nei dettagli della questione.