Struttura ricettiva e piscina in deroga (non conclusa)

Salve,
la società A, ha avviato anni fa l’attività di Cav e residenza d’epoca. Successivamente all’avvio attività, ha poi presentato la richiesta di deroga per la piscina esistente (procedimento ancora in corso).
Ad oggi, la stessa società A, intende presentare la cessazione attività per cav e residenza d’epoca. Gli stessi membri di fatto hanno costituito una nuova società e ripresenteranno una SCIA di avvio attività come cav e come residenza d’epoca.
La domanda che pongo è sul procedimento, ancora non concluso, di richiesta di deroga per la piscina. Di fatto la società che ha richiesto la deroga, tra poco non esisterà più perchè la struttura ricettiva sarà intestata ad un’altra ditta.
C’è la possibilità, dl punto di vista amministrativo, per il SUAP, di non “perdere” questo procedimento e rilasciare la deroga alla nuova titolarità? Non essendoci subingresso, quale potrebbe essere la possibilità di chiudere il procedimento per rilasciare la deroga alla nuova ditta? Potrebbe essere utile il fatto che comunque la proprietà dell’immobile è sempre la stessa? La proprietà infatti stipula dei contratti di affitto del complesso immobiliare con la società che poi gestisce l’attività ricettiva.
Grazie

In effetti ci sono aspetti non buoni, soprattutto non vedo come non possa essere stato concluso un procedimento su domanda di parte il cui termine per la presentazione dell’istanza era il 30/09/2015. E’ vero che la legge regionale non dettava un termine ma la legge 241/90 e il DPR 160/2010 non ammettono una durata procedimentale così lunga. O c’è una responsabilità della PA o c’è un’inerzia del privato nel non aver fornito integrazioni. In ogni caso, c’è una responsabilità della PA procedente per non aver concluso, anche negativamente, il procedimento.

Il DPR 160/10 del 2015 disponeva, nei fatti, un termine di 60 gg. Va be’… non conosco i particolari del procedimento.

___________

Abbandoniamo la teoria… L’appiglio potrebbe essere mutato dal controverso aspetto della qualifica di “piscina in esercizio”: Afferma la legge:

comma 1-bis: Sono considerate esistenti le piscine per le quali è stato conseguito titolo autorizzatorio edilizio conforme alla normativa con data antecedente all’entrata in vigore del regolamento regionale. Ad esse si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

comma 1: Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 31 dicembre 2016.

Comma 3: Le piscine di cui ai commi 1 e 1 bis che non sono adeguate limitatamente ai requisiti oggetto di deroga definitiva ai sensi del regolamento regionale di cui all’articolo 5, possono presentare istanza di deroga allo SUAP del comune ove ha sede l’impianto entro il 30 settembre 2015.


Si potrebbe affermare che la LR pone l’accento anche sull’aspetto oggettivo: la deroga è concedibile anche per quelle che pur non essendo mai entrate in funzione, erano state abilitate da un punto di vista edilizio in data anteriore all’applicabilità della norma. In questo senso, la deroga riguarda l’impianto in sé a prescindere dall’utilizzatore o dall’esercente formale. La legge, pur in una forma logico-grammaticale poco corretta, indica che sono le “piscine“ a chiedere la deroga. L’accento è posto, come detto, sull’impianto e non sul soggetto (gestore/proprietario). In quanto impianto esistente, la piscina di cui trattasi era titolata ad ottenere una deroga. Quindi, il procedimento può essere concluso a prescindere perché riguarda la struttura in sé, non è un’autorizzazione all’esercizio, per questo aspetto c’è la SCIA ex art.14 della LR. Una volta conclusa la deroga sarà rilasciato a chi ne ha la formale disponibilità giuridica al momento del rilascio e ne potranno usufruire tutti coloro che, in futuro, la useranno a qualsiasi titolo.