Struttura ricettiva e requisiti morali positivi

Buongiorno, ci si ritrova un casellario giudiziale con vari problemi in un’attività di Case e Appartamenti per vacanze (Lombardia).
Ho letto in precedenti post che si applicherebbe l’art. 11 del TULPS.
Approfondendo, sembra che tali requisiti derivino anche dall’art. 108 sempre del TULPS.
E’ corretto?
E in questi casi, l’ufficio che segue tali attività (che da noi è l’ufficio Commercio facente parte del SUAP), deve quindi applicare, oltre alle suddette norme, l’art. 21-nonies della L. 241/90?
Grazie in anticipo per i sempre utili suggerimenti.

Per i c.d. pubblici esercizi (il tuo caso) si applica l’art. 11 e l’art. 92 TULPS. Il 108 rimanda all’art. 92.

Se il dichiarante non ha i requisiti morali, dato che sono requisiti necessari, si applica l’art. 19, comma 3della legge 241/90. Se il termine dei 60 gg è spirato si può intervenire con i modi dell’annullamento in autotutela (anche se la SCIA non è un provvedimento). Tendenzialmente, se Tizio ha dichiarato di avere i requisiti e non lì ha, questo dà la possibilità di intervenire in via postuma ai 60 gg dato che siamo di fronte a una dichiarazione mendace

Grazie Mario.
L’attività è stata avviata con semplice “comunicazione” (quindi niente 60 giorni) e nel modello non vi era neanche la dichiarazione del possesso dei requisiti morali e antimafia (quindi niente dichiarazione mendace).
In questo caso penso possa essere corretto annullare col 21-nonies, ma correggimi se sbaglio

Altra chiave di lettura…

Sul forum abbiamo messo in luce molte volte come ci sia un vuoto normativo sulla procedura della “comunicazione”. Molti applicano le regole della SCIA ma è vero che sono cose diverse. Sulla comunicazione potresti optare per l’irricevibilità diretta, entro un termine ragionevole, in quanto carente degli elementi essenziali (vedi, appunto, la mancanza delle dichiarazioni sui requisiti). Tieni conto che neppure l’annullamento si dovrebbe applicare alla comunicazione. Lo applicheresti mutuando, anche in questo caso, le disposizioni sulla SCIA di cui al comma 4 dell’art. 19 della legge 241/90.
In conclusione, dato che mancava proprio un elemento essenziale, meglio sarebbe dichiarare la comunicazione irricevibile/improcedibile e, quindi, inefficace in funzione degli effetti di legge. Il privato potrebbe presentarne una completa un momento dopo. Non avendo fatto la dichiarazione sui requisiti non avrebbe potuto esercitare.
Tuttavia, avendo fatto le verifiche e avendo visto che il titolare non ha i requisiti, puoi intervenire, più che ai sensi dell’art. 21-nonies, con un provvedimento ai sensi della legge regionale e ai sensi del TULPS. Potrebbe stare in piedi auna sanzione ai sensi dell’art. 39, comma 2 della LR e una sospensione ai sensi dell’art. 17-ter, comma 3 TULPS

Noi siamo convenzionati con Impresainungiorno. Immagino che il modello sia conforme alla modulistica regionale e, quindi, non potremmo giustificare una mancanza, in quanto non prevista.
Forse l’art. 17-ter del TULPS potrebbe aprire una possibilità.
Vedremo di valutare, anche se la questione capita proprio quando l’avvocato comunale oggi va in pensione.
Passo la patata bollente ai responsabili (io sono soltanto istruttore).
Grazie mille per le tue pronte risposte