La D.G.R. Lazio prevede che gli operatori della struttura sanitaria non devono essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso, per reati di cui al titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume) al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale. A seguito di controlli del casellario è emerso che un operatore è stato condannato (sentenza 2008) per art. 594 C.P. - reato depenalizzato; condannato art. 612 comma 1 C.P. (sentenza 2009), apllicato l’indulto. Per quanto sopra riportato l’operatore può prestare servizio oppure no. Gazie
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Per il reato depenalizzato il problema non si pone.
Per quello cui è applicato l’indulto sì … poichè a stretto rigore il requisito è perso con la condanna. Tuttavia trattandosi di condanna antecedente alla DGR questa non potrebbe avere effetto retroattivo almeno sui reati i cui effetti penali si sono conclusi definitivamente, peraltro ad un significativo lasso di tempo di distanza.
Secondo me non sono ostativi