Buongiorno,
un albergo ha una zona centro benessere (bagno turco, vasca idromassaggio e sauna) i NAS contestano che non abbia presentato la SCIA di centro estetico. Se non ricordo male mi pare di aver letto da qualche parte che se sono servizi offerti alla sola clientela della struttura non necessita di alcuna scia e tanto meno non serve la figura professionale. Sbaglio?
Potete per favore darmi dei riferimenti normativi?
Nell’ipotesi facessero massaggi occorrerebbe aprisse anche come centro estetico o ci sono massaggi che non richiedono la figura professionale tipo riflessologia…
Ringrazio per la disponibilità sempre dimostrata e la celerità delle vostre risposte.
Saluti
Al netto di eventuali normare regionali che potrebbero dettare delle specifiche disposizioni sul caso, direi che la giurisprudenza prevede la necessità dell’abilitazione e del requisito di estetista anche per prestazioni verso i clienti della struttura. La ratio sta nel fatto che sono prestazioni potenzialmente pericolose che necessitano della professionalità richiesta dalla relativa normativa. In conclusione, pur non conoscendo i fatti nei dettagli, i NAS hanno ragione.
Mi scusi, ho dimenticato di dire che ci troviamo in Toscana.
La DGR 658/2009 parla di figura professionale se la zona benessere è nei locali della struttura mentre se la sauna o bagno turco è in camera non è necessaria tale figura. Confrontandoci con l’ASL locale quest’ultima ci ha risposto che non serve SCIA per zona benessere ma che necessita solo di addetto in possesso di qualifica.
Buona serata
La ASL non ha cometenza per fare certe affermazioni.
La DGR 658/09 è stata superata e contraddetta dalla LR 86/2016. Quando mi riferivo ad eventuali norme regionali pensabo proprio a questo. Vedi art. 18, comma 2-ter:
La messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, ad uso esclusivo degli ospiti, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l’esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza
Vedi anche il DPGR 47R/2007 - art. 1, comma 3
Nel caso in cui le attività di estetica e di tatuaggio e piercing siano svolte in alberghi e palestre:
a) si applicano i requisiti strutturali, gestionali ed igienico-sanitari stabiliti dal presente regolamento e dai regolamenti comunali;
b) ai titolari delle strutture, se non operatori, non è richiesto il possesso dei requisiti formativi previsti dal presente regolamento.
Per prassi, occorre comunque una SCIA con l’indicazione del responsabile tecnico, eccetto il caso del comma 2-ter citato
Grazie!!! Molto chiaro e di gran aiuto!
Buongiorno,
ultima domanda, nell’ipotesi volessero fare anche massaggi a quel punto serve persona qualificata…
Ringrazio anticipatamente
i massaggi rappresentano un punto interrogativo. Possono essere ai fini estetici, allora occorre una persona con i requisiti di estetista; possono essere ai fini del generico benessere, allora sono di libero esercizio (disciplina del benessere); possono essere fatti a fini medici/sanitari, allora occorre una persona con i relativi requisiti medico/sanitari; potrebbero essere ai fini erotici/sessuali ma il problema non si pone perché in Italia è vietato