il silenzio assenso è maturato dopo 90 gg dalla data di presentazione della domanda al netto di eventuali sospensioni a seguito di richiesta di integrazioni. Per altre considerazioni vedi qua: DL n. 77/2021 - attestazione silenzio-assenso - commento
Aggiungo che il titolo tacito è da considerare, a tutti gli effetti, come titolo espresso. Resta alla PA, la possibilità dell’annullamento (autotutela) ma la strada è incerta. Un eventuale ricorso al provvedimento di annullamento non so quale esito potrebbe avere (ivi comprese richieste risarcitorie)
Vedi gli artt. 21-octies e 21-nonie della legge 241/90 e vedi l’art. 264, comma 1, lett. b) del DL 34/2020.
Oltre alle condizioni temporali per l’attuazione dell’autotutela, il suo esercizio , è subordinato alla sussistenza dei presupposti consistenti nell’illegittimità originaria del provvedimento; nell’interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione diverso dal mero ripristino della legalità; e nell’assenza di posizioni di affidamento consolidato in capo ai destinatari; da esplicitare attraverso una puntuale e convincente motivazione.
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