Suap_negozio di elettrodomestici_vendita cialde caffe'

Buon pomeriggio,

in riferimento all’oggetto, si specifica quanto segue:

  • il negozio di elettrodomestici vende, tra gli altri articoli, macchine da caffè;
  • ci troviamo a Saline di Volterra (PI), Regione Toscana.

Ci viene chiesto (al SUAP del Comune di Volterra) se è possibile, per il negozio di cui sopra, vendere cialde da caffè.

Ringrazio per l’attenzione.

Cordialmente
a

Sa Saline ci passo spesso con la moto, ma questo è un altro discorso :blush:

Non vedo problemi alla vendita di cialde. Tuttavia, è necessario che venga dato seguito alla procedura al fine della variazione del settore merceologico.

Dando per scontato che si un esercizio di vicinato, cito l’art. 15 della LR della Toscana n. 62/2018:

L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera d), e LA MODIFICA DI SETTORE MERCEOLOGICO di un esercizio di vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi degli articoli 19 o 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 da presentare al SUAP competente per territorio.

Vendere capsule, per quanto sia un’ipotesi marginale, rappresenta una variazione del settore: da “non alimentare” si passa ad “alimentare e non alimentare”. Magari si indicherà 1 solo mq dedicato al settore alimentare.

La LR afferma, sui requisiti professionali, che questi non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcoliche preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all’attività prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.

Tecnicamente, le cialde non appartengono ai c.d. pastigliaggi. La deroga regionale, come tutte le deroghe, non è da leggere in modo estensivo. Protenderei per la necessità dei requisiti professionali anche se, da un punto di vista sostanziale, si potrebbe reputare il contrario.

Resta inteso che occorre anche la notifica sanitaria ai sensi del reg. CE 852/04.