SUAP TOSCANA, Attività ricettiva in mancanza di certificato antincendio

Buonasera, avrei bisogno di un chiarimento.
Una struttura Alberghiera ha mandato una SCIA Antincendio.
I vigili del fuoco hanno fatto un sopralluogo nelle struttura e gli hanno inviato (tramite sempre il SUAP delle integrazioni da mandare).
La ditta ha inviato le integrazioni.
I vigili del fuoco a seguito delle integrazioni hanno mandato una lettera al SUAP e per conoscenza alla ditta, nella quale segnalano che l’attività NON è in possesso dell’autorizzazione antincendio per esercitare l’attività.
E scrivono: "Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 20 del D.Lgs. 139/2006 a carico del titolare
dell’attività nel caso di prosecuzione della stessa in assenza della SCIA, tanto si comunica alle autorità in indirizzo (solo al SUAP), ai sensi dell’art. 16 della D.Lgs 139/2006 per l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
Però per la “rispettiva competenza” non mettono il prefetto, che secondo l’art. 20 del decreto citato sarebbe quello che avrebbe la competenza per chiudere la struttura (considerato che loro non scrivono esplicitamente di sospendere l’attività).
Ricevendo da parte dei vigili del fuoco una lettera del genere, il SUAP cosa dovrebbe fare con la Ditta? Anche dagli articoli citati nella lettera non risulta la competenza comunale per chiudere la struttura.
Cosa mi consigliate di fare?

E’ un problema ricorrente. i VVF fanno sempre così. O intervengono in via di urgenza o scrivono all’autorità amministrativa competente dicendo di adottare quanto di competenza.

La competenza comunale ci può stare.

L’art. 32 della LR 86/2016 recita: La SCIA attesta l’esistenza dei requisiti previsti dall’articolo 33 e dal regolamento e il rispetto della disciplina vigente in materia di SICUREZZA, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

L’art. 42 comma 2 recita:

Qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei REQUISITI STRUTTURALI o dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento, il comune fissa un termine entro il quale l’interessato provvede a conformare l’attività alla normativa vigente. Qualora l’interessato non provveda entro tale termine, il comune dispone la chiusura dell’attività.

Il successivo comma 4 dispone:

Qualora l’interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell’attività, il comune, previa diffida, provvede all’esecuzione coattiva con le modalità dell’apposizione dei sigilli.


In sintesi, puoi adottare un provvedimento nel quale dai conto che il soggetto non ha ottemperato a quanto già richiesto. Per questo puoi inviare una comunicazione di avvio procedimento concedendo un termine molto stretto (10 gg) per osservazioni o ottemperamento dopo di ché ordini, con effetto immediato, la chiusura o la riduzione della capienza sotto ai 25 posti letto.

In alternativa, scrivi al Prefetto chiarisci il da farsi