SUAP TOSCANA - Attività secondaria

Buongiorno,
ci hanno fatto il quesito sopra descritto, sapete darci una risposta?

“Vorrei porre un quesito in merito alla fattibilità di una nuova attività secondaria per una nostra associata, già iscritta al Registro Imprese come impresa agricola. Tale attività rimarrà prevalente, mantenendo l’attuale inquadramento previdenziale e camerale.
La titolare intende avviare un’attività non agricola di fabbricazione di articoli tessili e ricami (Codici ATECO 13.99.10 e 14.29.00), Si specifica che tale attività, pur avendo natura manifatturiera, non può essere iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della Legge 443/1985, proprio in virtù del carattere secondario rispetto all’attività agricola prevalente, pertanto resterebbe iscritta nel registro delle imprese sezione piccolo imprenditore.
L’attività sarebbe poi finalizzata esclusivamente alla vendita online tramite e-commerce (ATECO 47.91.10 o similari), senza accesso di pubblico presso i locali. Il processo produttivo, di natura domestica e manuale, non prevede l’uso di macchinari industriali né comporta emissioni o scarichi diversi da quelli civili.
Si richiede un parere circa la possibilità di eleggere la sede legale e operativa di questa attività secondaria presso la residenza della titolare, attualmente accatastata come civile abitazione.”

SUAP Toscana: Aprire un’Attività Secondaria

CONTENUTO

Il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) in Toscana rappresenta un punto di riferimento fondamentale per chi desidera avviare un’attività secondaria, come ad esempio un esercizio commerciale o un’impresa di servizi. La procedura per l’apertura di tali attività è semplificata attraverso il portale regionale Impresa in un Giorno, accessibile all’indirizzo impresainungiorno.gov.it o suap.toscana.it.

Per avviare un’attività secondaria, è necessario presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o una Comunicazione Unica online. È importante specificare il codice ATECO dell’attività e la sede operativa. La normativa di riferimento per queste pratiche è il DPR 160/2010, in particolare l’articolo 8, che stabilisce che non è necessaria una variante urbanistica per opere secondarie, come ad esempio impianti di carburante in zone agricole.

In aggiunta, il D.lgs 36/2023 (art. 187) introduce procedure semplificate per le attività produttive, rendendo più agile il processo di avvio. È consigliabile contattare il SUAP del comune di riferimento, come ad esempio il Settore 4 Attività Produttive del comune di Vinci, per ottenere informazioni specifiche e assistenza.

La procedura di avvio prevede la registrazione tramite SPID o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), la firma digitale dei documenti e l’allegazione di planimetrie e del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). I tempi di risposta sono generalmente di 30 giorni, durante i quali si applica il principio del silenzio-assenso, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti igienico-sanitari e urbanistici locali.

CONCLUSIONI

Aprire un’attività secondaria in Toscana è un processo che, seppur richieda attenzione ai dettagli normativi e burocratici, è reso più semplice grazie al supporto del SUAP e delle piattaforme digitali. La conoscenza delle normative e delle procedure è fondamentale per garantire un avvio regolare e conforme alle leggi vigenti.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, comprendere il funzionamento del SUAP e le normative correlate è cruciale. Queste informazioni non solo facilitano il lavoro quotidiano, ma sono anche essenziali per la preparazione a concorsi pubblici, dove la conoscenza delle procedure amministrative è spesso un requisito fondamentale.

PAROLE CHIAVE

SUAP, Toscana, attività secondaria, SCIA, Comunicazione Unica, DPR 160/2010, D.lgs 36/2023, SPID, DURC, silenzio-assenso.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. DPR 160/2010 - Regolamento recante disciplina per il SUAP.
  2. D.lgs 36/2023 - Normativa sulle procedure per le attività produttive.
  3. Portale Impresa in un Giorno - impresainungiorno.gov.it.
  4. Sito SUAP Toscana - suap.toscana.it.

immagine

Nota: Le sintesi fornite sono generate automaticamente grazie a Perplexity(analisi delle notizie più pertinenti) e ChatGPT modificato da Omniavis. Puoi chiedere il parere di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/. Per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it.Per un feedback sulla qualità della sintesi invia una email a Marco Scarselli

Il fatto che non sia un’attività artigiana porta a qualche dubbio. Ai sensi della legge 443/85 e della relativa LR della Toscana sull’artigianato:

L’impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l’abitazione dell’imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Detto questo, potresti optare per una equiparazione di fatto dato che, alla fine, quel che conta è il carico urbanistico legato all’attività di fatto.

Da altro punto di vista, dato che il soggetto non è sottoposto procedure abilitative (vendita diretta on line), neppure è sottoposto a un controllo della PA. Logicamente, se il soggetto recasse fastidio al vicinato oppure l’attività diventasse assai rilevante (dipendenti, attrezzature ecc.) allora il controllo arriverebbe.