Buongiorno,
in riferimento ad una SCIA temporanea inviata via P.E.C. per un evento della confraternita di misericordia, ci ha scritto la ASL che la pratica non è ricevibile perché non arrivata tramite CART inserita nel portale STAR della Regione Toscana (fino ad ora erano sempre state inviate per P.E.C. e non c’erano problemi), citando questa risoluzione del ministero e altre leggi…
A suo tempo già la risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico
n.212434 del 23 dicembre 2013 precisava che:
“le comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione possono avvenire
tramite PEC soltanto nei casi in cui non sia prevista una diversa forma di
comunicazione telematica; le imprese, pertanto, devono conformarsi alle
modalità di comunicazione telematica scelte da ciascuna amministrazione e
non possono liberamente optare per una trasmissione tramite PEC che infatti
non dà luogo ad una gestione telematica del procedimento”
Secondo me però sono tutte riferite a delle imprese appunto, che è chiaro che sono obbligate a presentare le pratiche sul portale STAR, ma perché vogliono estendere quest’obbligo anche alle associazioni?
Secondo voi è lecito?
Grazie.
Luciano Verdelli.
Le associazioni non possono derogare all’obbligo di legge di usare la piattaforma STAR SUAP regionale, in questo caso della Regione Toscana.
Laddove l’ente abbia fino ad oggi consentito tale irregolarità a favore delle autoproclamatesi associazioni, pertanto in modo totalmente arbitrario, opposto alla normativa vigente in merito a livello nazionale e regionale, ciò comporta un errore grave e non esime i soggetti interessati ad operare correttamente.
La trasmissione di istanze mediante portale STAR SUAP della Regione Toscana non è mai limitato alle attività commerciali o aventi scopo di lucro. Identicamente, non esiste alcuna deroga per i soggetti che millantino una propria finalità non di lucro al fine di non usare tale procedura unificata.
I soggetti che abbiano esercitato attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande senza presentare l’apposita SCIA e notifica sanitaria AUSL tramite il portale STAR SUAP della Regione Toscana, possono essere sanzionati ai sensi dell’art. 114, comma 1, per esercizio abusivo dell’attività.
Io non la vedo in modo perentorio come Daniele. Neppure dico che sta sbagliando. Già in altro post dicevo che il riferimento normativo preciso non c’è, per questo è difficile. L’obbligo telematico è quello del DPR 160/10. Da sempre vi è incertezza sul perimetro delle attività che entrano nel campo applicativo del DPR. In altri post ho indicato che un criterio è quello della “imprenditorialità”, non tanto dello scopo di lucro né il fatto di essere iscritti in CCIAA. L’imprenditorialità sottende un’organizzazione non estemporanea. Prassi e giurisprudenza indicano vari indizi:
-complessità e organizzazione delle attività realizzate
-utilizzo di attrezzature e impianti tipici dell’esercizio imprenditoriale;
-ricorrenza nell’esercizio dell’attività
Se si guarda il DPR 160/2010 e l’art. 38 del DL 112/2008 si comprende che si sta parlando di attività produttive intese come impresa in senso lato.
Lo stesso DPR 160/2010 detta la definizione di attività produttive: le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui alla lettera b), comma 3, dell’articolo 38 del decreto-legge
Aggiungo, relativamente al caso risportato, che la ASL non può dare un’interpretazione autentica del DPR. Sicuramente può affermare che lei si rifiuta di accogliere pratiche che giungono per PEC. Se ne assumerà la responsabilità.