SUAP Toscana: CAV comunicazione sospensione tardiva

Buongiorno,
una struttura ricettiva ha comunicato adesso la sospensione dell’attività a far data dal 20/08/2023.
Siccome la legge regionale dice che la comunicazione di sospensione è obbligatoria se superiore a 15 giorni, avrebbe violato la lette? Quindi sarebbe sanzionabile?
Inoltre la riapertura della struttura deve avvenire nell’arco dei tre mesi?
Grazie.
Luciano.

A uso di tutti i lettori, il riferimento è all’art. 62 della LR 86/2016:

1. La sospensione delle attività di cui alla presente sezione per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.

1 bis. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo


La sanzione per omessa “previa” comunicazione si trova all’art. 74, comma 4:

È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 chi viola gli obblighi di cui al presente capo o della corrispondente parte del regolamento non altrimenti sanzionati.

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Se e quando i VVUU possano verbalizzare con certezza la sospensione dell’attività per più di 12 mesi consecutivi, scatterebbe la decedenza