Buongiorno,
una farmacia per poter vendere i prodotti tipicamente commerciali, cosmetici, profumi, ecc…, deve presentare al SUAP anche la SCIA di commercio di vicinato (codice ateco 47.74.00)?
Oppure questi vi rientrano all’interno della tipologia farmacie (codice ateco 47.73.10)?
Grazie.
Luciano
La LR 62/2018 dispone all’art. 9 che le dsiposizioni non si applicano:
ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l’impianto e l’esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
Quindi, eccetto quelli indicat, gli altri sono soggetti alla SCIA di vicinato