Suap toscana - l.r. 61/2024 struttura ricettiva con cambio di destinazione d'uso

Buongiorno,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 della L.R. 61/2024, per l’avvio attività di una C.A.V. ad oggi l’immobile (ai fini urbanistici), deve avere la destinazione d’uso turistico-ricettiva?

Nel senso, il cambio di destinazione d’uso dal 1° luglio 2026 è solo per le strutture che erano aperte prima dell’entrata in vigore del nuovo Testo Unico sul Turismo?
Grazie.
Luciano

Ai sensi dell’art. 144, fino al 30/06/2026 puoi avviare una struttura in una civile abitazione senza fare cambio d’uso ma è chiaro che dal 01/07/2026 dovrai essere in regola con il mutamento d’uso verso il ricettivo. Tuttavia, solo chi è già in esercizio alla data del vigore della nuova LR 61/2024 potrà godere del regime agevolato del comma 4 sugli oneri (sempre se il Comune è d’accordo).