se si è formato il silenzio-assenso senza nessuna comunicazione di conclusione del procedimento il gestore ha tutta la legittimità per procedere. Sto parlando del silenzio assenso di 90 gg previsto dall’art. 44, comma 10 del d.lgs. n. 259/03 (ex art. 87) e non del silenzio assenso endo-procedimentale previsto in conferenza dei servizi. Il SUAP a questo punto può anche non fare niente oppure può attestare il silenzio assenso su richiesta del privato. Resta solo l’ipotesi autotutela ma la vedrei dura
Vedi qua: DL n. 77/2021 - attestazione silenzio-assenso - commento