Suap toscana - mancato parere in endoprocedimento

Buongiorno,
è pervenuta al Suap un’Istanza di autorizzazione per l’installazione di un’antenna su traliccio già esistente. Il Suap avvia la Conferenza di servizi semplificata tra gli Enti interessati (Arpat, Ufficio Tecnico comunale). L’Arpat risponde entro i termini (parere favorevole, salvo verifiche dell’Ufficio Tecnico per quanto di competenza). L’Ufficio Tecnico non invia alcun parere, nonostante sollecito da parte del Suap.
Decorsi i termini previsti, ai sensi del D.lgs. 259/2003 art. 87 c. 9, l’Istanza si intende accolta.
La Ditta che ha presentato l’istanza comunica l’avvenuta installazione dell’antenna, senza autorizzazione da parte del Suap. Qual’ è la procedura corretta per il Suap?

  1. Negare l’installazione dell’antenna per la mancata acquisizione del parere dell’Ufficio Tecnico?
  2. Rilasciare l’autorizzazione indicando in essa la mancata acquisizione del parere tecnico per decorrenza dei termini? ( D.lgs. 259/2003 art. 87 c. 7).
  3. Considerato dovuto il parere dell’ufficio tecnico e non avendo rilasciato nessuna autorizzazione è formalmente corretta la comunicazione di avvenuta installazione per decorrenza dei termini dalla presentazione? Dunque, non rilasciamo alcuna autorizzazione?
    Grazie mille.
    Elisa

se si è formato il silenzio-assenso senza nessuna comunicazione di conclusione del procedimento il gestore ha tutta la legittimità per procedere. Sto parlando del silenzio assenso di 90 gg previsto dall’art. 44, comma 10 del d.lgs. n. 259/03 (ex art. 87) e non del silenzio assenso endo-procedimentale previsto in conferenza dei servizi. Il SUAP a questo punto può anche non fare niente oppure può attestare il silenzio assenso su richiesta del privato. Resta solo l’ipotesi autotutela ma la vedrei dura
Vedi qua: DL n. 77/2021 - attestazione silenzio-assenso - commento