SUAP Toscana. Pubblico Esercizio di Somministrazione - Cessazione Attività e Subingresso

Tizio, proprietario di un bar, da in gestione l’esercizio a Caio con un contratto fino a giugno 2022.
Caio, a dicembre 2021, invia la cessazione dell’attività.
Tizio, a febbraio 2022, invia la pratica di subingresso per rientrare in possesso dell’attività, per poi cederla a Sempronio (Tizio non ha mai esercitato di fatto l’attività).
E’ accettabile il subingresso di Tizio, considerato che precedentemente Caio aveva mandato la cessazione dell’attività?
Oppure Tizio, per rientrare in possesso dell’attività per poi cederla successivamente a Sempronio, deve fare la pratica di Avvio attività?
Grazie.
Luciano.

Ai sensi della L.R. Toscana n. 62/2018 la cessazione di “Caio”, subentrato per affitto di ramo d’azienda, non è dovuta ed è a tutti gli effetti inaccettabile ed inefficace, in quanto “Caio” non ha titolarità dell’esercizio in questione, pertanto non può e non deve cessare l’attività che ha solo temporaneamente affittato.

Il titolare “Tizio” può trasmettere subingresso per reintestazione ai sensi dell’art. 90 in attesa di effettuare nuovo affitto di ramo d’azienda, ovvero evitare a priori tale comunicazione laddove nessuno eserciti l’attività, entro il limite di 12 mesi complessivi dal termine del precedente contratto d’affitto.
Sarà quindi il subentrante affittuario a trasmettere il subingresso su portale SUAP.

In nessun caso “Tizio” dovrà comunque presentare nuovo avvio.