SUAP Toscana SCIA Agrituristica e mancata inizio attività

Scusate una precisazione,
se un gestore di un agriturismo non ha mai avviato l’attività (dopo due anni dalla SCIA), accertamento inviato dalla asl al suap, è soggetto solo a sanzione pecuniaria di cui all’art. 24 della LR 30/2003, oppure oltre a questa dobbiamo revocagli anche la scia agrituristica?
Grazie.
Luciano.

LR n. 30/2003 - art. 11 - Obblighi amministrativi degli operatori agrituristici

  1. I soggetti che esercitano attività agrituristica hanno, in particolare, i seguenti obblighi:

a) INIZIARE L’ATTIVITÀ ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI NOVANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA e non sospenderne l’esercizio per più di ventiquattro mesi nell’arco di un triennio nel caso di attività annuale… [omissis]

c) comunicare al SUAP preventivamente la data di inizio dell’attività, la data di cessazione e, nel caso di chiusura temporanea dell’esercizio, la durata della chiusura, nonché, per le aziende con titolo abilitativo non annuale, le variazioni di apertura nel rispetto dei giorni complessivi

[omissis]


LR n. 30/2003 - art. 24 - Sanzioni amministrative

[omissis]

  1. L’imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 euro nei seguenti casi:

[omissis]

d) violazione degli obblighi di cui alla presente legge o al regolamento di attuazione non altrimenti sanzionati.


LR n. 30/2003 - art. 25 - Sospensione e cessazione dell’esercizio delle attività agrituristiche

[omissis]

  1. E’ altresì disposta la cessazione dell’attività di agriturismo nei seguenti casi:

a) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività agrituristica;

b) QUALORA L’INTERESSATO ABBIA SOSPESO L’ATTIVITÀ SENZA DARNE COMUNICAZIONE AL COMUNE.


Quindi, è fuori di dubbio che, a seguito dell’accertamento, debba essere irrogata la sanzione amministrativa. A seguito di questo, si potrebbe argomentare che, decorsi 24 mesi senza esercizio, al di là della specificazione legale sulla SOSPENSIONE (sospensione si ha se tizio lavora e poi smette), si può procedere con la dichiarazione di cessazione d’ufficio data l’assenza di comunicazioni, verso il comune, circa la sospensione dell’attività. Magari puoi procedere con una comunicazione di avvio procedimento dove, in parole povere, indichi: fatta salva l’applicazione della sanzione pecuniaria, - ai sensi della normativa citata -in assenza di una comunicazione di effettivo avvio dell’attività entro 10 gg, la PA competente dichiarerà la cessazione d’ufficio. In questo caso, il titolo abilitativo viene meno. Nel caso si voglia avviare l’attività dopo la dichiarazione di cessazione d’ufficio, occorrerà la presentazione di una SCIA ex novo.