Buongiorno,
si sta verificando sempre di più, la casistica degli eventi di attività temporanee che si tengono di giorno festivo (un solo giorno), che la SCIA viene inviata il giorno precedente, ovvero prefestivo, quando non siamo più in servizio, es. (evento di domenica, la SCIA viene presentata sul portale STAR di sabato).
Pertanto gli uffici ne prendono visione in data postuma all’evento, nel caso dell’esempio citato di lunedì mattina.
Dovremmo comunque inviare la SCIA agli enti interessati in data postuma all’evento?
E se al momento dell’istruttoria postuma la scia fosse carente come dovremmo comportarci?
Ma è corretta questa procedura? A livello normativo è ammissibile presentare la SCIA in giorno non lavorativo facendo si che gli enti destinatari, quali USL, Prefettura, ecc… ne vengono a conoscenza ad evento concluso?
Come potremmo ovviare questa situazione solo con regolamento comunale?
Cordiali saluti.
Luciano.
Purtroppo è un problema condiviso da molte realtà comunali…
Provo a dire la mia opinione rispondendo alle tue domande.
A mio giudizio sì, anche per consentire agli eventuali altri enti interessati di fare le loro verifiche (sebbene postume), per quanto di loro competenza, sulla legittimità della SCIA e quindi dell’evento.
La legittimità di una SCIA, trattandosi in buona sostanza di una autocertificazione, richiede che al momento della realizzazione dell’evento ci sia il possesso di tutti i presupposti ed i requisiti prescritti. Siccome l’evento si è già verificato e non è più possibile intervenire con gli strumenti previsti dal comma 3 dell’art. 19, riterrei che la SCIA sia stata inefficace fin dall’inizio (ex tunc) e sanzionerei per la mancanza del titolo abilitativo. Ovviamente la contestazione di una sanzione da parte dell’organo di controllo (generalmente la polizia locale) presuppone che ci siano stati atti di accertamento che documentino l’effettiva realizzazione dell’evento.
A quanto mi risulta, tutta la normativa statale e regionale in materia di SCIA prevede che l’attività in oggetto possa essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente e non prevede tempi di preavviso…
Molti Comuni lo hanno fatto, hanno cioè previsto dei tempi minimi di preavviso nel rispetto dei quali devono essere presentate determinate SCIA, soprattutto in relazione ad attività temporanee o attività che richiedono una verifica preventiva dell’agibilità (art. 80 TULPS), nonché di safety & security del luogo dell’evento (circolare Piantedosi del 18/7/2018). Non sono a conoscenza di sentenze che abbiano bocciato queste normative locali.
Ricordo che quest’ultima circolare prevede che organizzatore debba presentare al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data dell’evento, l’istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l’indicazione delle misure di sicurezza che si intendono adottare.
Gli eventi con attività temporanee si svolgono generalmente sul suolo pubblico e quindi necessitano di apposita concessione comunale. Questa autorizzazione non può essere sostituita da una SCIA e anche su questo aspetto si può intervenire con un regolamento relativo all’occupazione del suolo pubblico che, per il rilascio di tale autorizzazione, preveda un tempo minimo precedente all’evento/occupazione per la presentazione dell’istanza.
Infine, non dobbiamo dimenticare che molti eventi temporanei – trattandosi in buona sostanza di riunioni di persone in luogo pubblico – sono comunque assoggettati anche all’obbligo di preavviso di tre giorni alla Questura (art. 18 TULPS).