SUAP Toscana. Sopralluogo della USL e richiesta di emissione sindacale

Buongiorno,
è stato fatto un sopralluogo da parte della usl ad un esercizio pubblico, dopo il sopralluogo è stato emesso un verbale indirizzato al comune con queste prescrizioni:
"si richiede l’emissione di provvedimento sindacale a carico del legale rappresentante della ditta in premessa
indicata, CHE ORDINI:
- ripristino della pavimentazione in quanto fessurato del deposito stoccaggio prodotti fitosanitari
- ripristino della protezione alle finestre contro l’ingresso di insetti e roditori
- ripristino della soglia della porta contro l’ingresso di insetti e roditori
entro trenta giorni dalla notifica del presente atto."
La domanda è:

  • non poteva la usl stessa prescrivere le carenze, dando giorni e comunicazione per conoscenza al Comune?
  • Perché richiedono un ordinanza del Sindaco, considerato che non mi pare ci sia l’urgenza ed il rischio della salute pubblica (visto che non c’è scritto nel verbale che l’esercizio dev’essere chiuso)?
  • Se dev’essere emessa l’ordinanza da parte del comune, non dovrà essere alla firma del Funzionario?
    Grazie.
    Luciano.

Si, la USL competente avrebbe potuto sospendere in autonomia l’attività di proprio imperio, e di norma ciò avviene.
Comunque, laddove la USL non provveda, avendo accertato criticità igienico-sanitarie e rischi alla salute dei potenziali clienti, dovrà essere adottata ordinanza contingibile ed urgente ai fini del ripristino dei requisiti igienico sanitari e sospensione dell’attività fino a tale conformazione.

Chiaramente, la conformazione può solo essere verificata dalla medesima ASL, a cui pertanto dovrà essere sottesa la verifica. Anche per questa motivazione, dovrebbe essere l’ASL a sospendere l’attività produttiva e verificare l’avvenuta risoluzione dei problemi.

Direi che la contingibile e urgente è fuori luogo. La ASL ragiona in termini cliassici. Oggi direi che, in quetso caso, è competenza del dirigente.
Puoi mettere insieme queste disposizioni della legge regionale 62/2018:

  • art. 48, comma 2
  • art. 114, comma 2, lett. a), punto 1)
  • art. 114, comma 3 (quindi art. 17-ter e 17-quater TULPS)
  • art. 115
  • art. 126, comma 1, lett. c)

Con questi elementi puoi trovare la motivazione giuridica per intervenire, quella di fatto è data dal parere ASL

Quasi sicuramente l’organo di controllo (ASL) avrà accertato e contestato delle violazioni a norme contemplate dal Regolamento d’igiene locale; è molto, molto difficile che abbia contestato la violazione degli articoli della legge regionale in materia di commercio.

Attenzione, perché quella richiesta per il ripristino delle irregolarità riscontrate non sarebbe un’ordinanza contingibile e urgente, bensì un’ordinanza prevista appunto dalle procedure sanzionatorie del vostro regolamento d’igiene.